Volo <em><strong>Cancellato</strong></em>

volo cancellato

La cancellazione del volo è la mancata effettuazione di un volo originariamente programmato.

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati hanno diritto di ottenere, oltre a specifiche forme di assistenza, una compensazione pecuniaria commisurata alla distanza della tratta (salvo che il vettore provi che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali).

La misura della compensazione pecuniaria è pari a:

250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 Km
400 EUR per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 Km
600 EUR per le tratte aeree superiori a 3500 Km

La distanza della tratta si calcola con riferimento alla destinazione finale prevista dall’itinerario di viaggio.

Per attivare la procedura risarcitoria occorre disporre della seguente documentazione:
 Prenotazione aerea e/o biglietto aereo e/o carta d’imbarco

Nel caso in cui al passeggero è offerto un volo alternativo verso la destinazione finale con orario di arrivo rispetto al previsto non superiore alle due, tre o quattro ore, rispettivamente per tratte fino a 1500, 3500 ed oltre 3500 km, il vettore operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria.

Non spetta la compensazione pecuniaria nel caso in cui i passeggeri siano informati della cancellazione  almeno 14 giorni prima dell’orario di partenza del volo.

Si considera cancellato anche il volo di un aeromobile decollato e in seguito costretto a tornare all’aeroporto di partenza, dove i passeggeri sono trasferiti su altri voli.

É altresì equiparato ad una cancellazione il volo che raggiunge un aeroporto di destinazione finale diverso da quello previsto dall’itinerario aereo.
Tuttavia, se al passeggero viene offerto l’imbarco su un volo alternativo (non appena possibile e in condizioni di trasporto comparabili) diretto verso l’aeroporto di destinazione originariamente programmato (o verso una qualsiasi altra destinazione concordata con il vettore) allora di tale volo potrà eventualmente considerarsi solo il ritardo all’arrivo.

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I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.

Compensazione per Volo <strong><em>Cancellato</strong></em>

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