Bagaglio <em><strong>Smarrito</strong></em>
Lo smarrimento è la perdita definitiva del bagaglio consegnato e registrato al check-in all’atto della partenza e si considera avvenuto trascorsi 21 giorni dalla mancata riconsegna.
Il vettore aereo è responsabile del danno derivante dalla perdita dei bagagli a lui consegnati, per il fatto stesso che la perdita si è prodotta a bordo dell’aeromobile o comunque nel periodo durante il quale ne aveva la custodia.
In caso di smarrimento del bagaglio, è previsto un risarcimento entro il limite di 1340 EUR circa (1131 Diritti Speciali di Prelievo – DSP) per ciascun passeggero.
Il limite risarcitorio (1340 EUR) non sussiste qualora il passeggero, all’atto della registrazione del bagaglio al check-in, rilasci una dichiarazione speciale d’interesse alla consegna a destinazione versando contestualmente un supplemento tariffario. In tal caso il vettore è tenuto al risarcimento sino alla concorrenza della somma dichiarata.
Attenzione!
In caso di smarrimento bagaglio è necessario recarsi immediatamente presso l’ufficio assistenza bagagli (Lost and Found) al fine di ottenere il rilascio del rapporto di irregolarità bagaglio, altrimenti noto con la sigla PIR (Property Irregularity Report)
Per attivare la procedura risarcitoria occorre disporre della seguente documentazione:
✓ carta d’imbarco del volo
✓ talloncino identificativo del bagaglio
✓rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report – PIR) rilasciato dall’apposito ufficio aeroportuale di Lost and Found (assistenza bagagli)
Diversamente da quanto accade in caso di disservizi relativi al volo (negato imbarco, cancellazione e ritardo), nei quali il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria sorge automaticamente al verificarsi dell’evento (salva la prova liberatoria da parte del vettore della circostanza eccezionale), in caso di ritardo bagaglio, il danno lamentato necessita di essere provato (ad esempio, mediante documentazione comprovante gli acquisti dei beni sostitutivi resisi necessari nelle more della riconsegna).
Il danno da ritardo bagaglio è valutabile diversamente a seconda che il disservizio si verifichi presso la località di soggiorno (in occasione della tratta di andata), piuttosto che nel luogo di residenza del passeggero (in occasione della tratta di ritorno).
Nel primo caso, in considerazione del fatto che il passeggero si trova nella totale indisponibilità dei propri beni ed effetti personali, il danno è valutato con maggior ampiezza ed in proporzione alla durata del ritardo nella riconsegna.
Nel secondo caso, invece, il danno è valutato in maniera più restrittiva in quanto si presume che il passeggero, disponendo di altri indumenti ed effetti personali presso la propria residenza, sia meno esposto alla necessità di acquistare beni sostitutivi.
Attenzione!
Al momento della restituzione del bagaglio è consigliabile verificarne accuratamente le condizioni facendo annotare sulla bolla di riconsegna la presenza di eventuali danneggiamenti. Solo in tal modo sarà possibile agire in via risarcitoria per il danneggiamento.
Focus
L’importanza di un servizio gratis!
Viaggiare Tutelato promuove la conoscenza della normativa a tutela dei diritti dei viaggiatori e favorisce l’accesso, privo di costi, ai propri servizi di consulenza ed assistenza legale qualificata.
I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.