Volo <em><strong>Aereo</strong></em>

Volo aereo

Disservizi <strong><em>aerei</strong></em>

Nell’ambito del trasporto aereo passeggeri i disservizi più ricorrenti sono il negato imbarco, la cancellazione ed il ritardo prolungato del volo aereo nonché le irregolarità ai bagagli, quali lo smarrimento, il danneggiamento e la ritardata consegna.

La tutela dei diritti dei viaggiatori è assicurata dal Regolamento (CE) n° 261/2004 e dalle norme di cui alla Convenzione di Montreal del 1999.

Disservizi <strong><em>aerei</strong></em>

Nell’ambito del trasporto aereo passeggeri i disservizi più ricorrenti sono il negato imbarco, la cancellazione ed il ritardo prolungato del volo aereo nonché le irregolarità ai bagagli, quali lo smarrimento, il danneggiamento e la ritardata consegna.

La tutela dei diritti dei viaggiatori è assicurata dal Regolamento (CE) n° 261/2004 e dalle norme di cui alla Convenzione di Montreal del 1999.

Disservizi volo aereo

Normativa legale

Diritti dei Viaggiatori Aerei

<strong><em>Compensazione Pecuniaria</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto a ricevere una compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 7).
La giurisprudenza comunitaria ha stabilito che, ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, i passeggeri che subiscono un ritardo di almeno tre ore devono essere tutelati allo stesso modo dei passeggeri i cui voli sono stati cancellati.
L’importo della compensazione pecuniaria è parametrato sulla distanza della tratta da un minimo di 250 EUR ad un massimo di 600 EUR.

<strong><em>Assistenza</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto di ricevere assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 9).
Il vettore aereo deve prestare assistenza fornendo pasti, bevande ed alloggio in congrua relazione alla durata dell’attesa. Ciò significa che l’assistenza deve essere adeguata alla prevista durata del ritardo, all’ora del giorno o della notte in cui questo si verifica, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ai minori non accompagnati.
Nei casi in cui l’assistenza, pur dovuta, non è stata offerta, i passeggeri che hanno provveduto autonomamente a pagare pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione e/o servizi di telecomunicazione possono ottenere il rimborso dal vettore aereo delle spese sostenute, purché necessarie, ragionevoli e appropriate.

<strong><em>Informazione</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto di ricevere adeguate informazioni in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 14).
A tal fine, il vettore aereo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente:
«In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
Inoltre, se nega l’imbarco, cancella un volo o lo ritarda di oltre due ore, il vettore aereo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di assistenza prevista dal Regolamento.

Regolamenti & Normative

Regolamento (CE) n° 261/2004
In ambito comunitario la fonte normativa di riferimento è costituita dal Regolamento (CE) n° 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro nonché da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato extra UE verso un aeroporto situato in uno Stato membro qualora il vettore aereo operativo sia un vettore comunitario.
Gli obblighi del vettore aereo sono quelli di prestare idonea assistenza, fornendo pasti, bevande ed alloggio in congrua relazione alla durata dell’attesa, adeguate informazioni, mediante affissione presso il check-in di un avviso in merito ai diritti del passeggero, e una compensazione pecuniaria commisurata alla distanza della tratta interessata dal disservizio di ammontare pari a:
250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
400 EUR per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km
600 EUR per le tratte aeree superiori a 3500 km
Il Regolamento contiene ulteriori disposizioni riguardanti le persone con mobilità ridotta, l’eventuale sistemazione del passeggero in una classe superiore o in una classe inferiore, nonché la irrinunciabilità dei diritti e la facoltà dei passeggeri di agire per l’ottenimento di un risarcimento supplementare.

Consulta il Regolamento

Convenzione di Montreal

La Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale) disciplina, tra l’altro, le conseguenze dei danni derivanti dal trasporto aereo.

In particolare gli articoli dal n. 17 al n. 37 trattano della responsabilità del vettore aereo e della misura dei danni.

Consulta la Convenzione

Codice della Navigazione
Con la riforma del 2005, il Codice della Navigazione ha subito significative modifiche riguardanti gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore.
Per ciò che riguarda specificamente il trasporto di persone e bagagli il Codice si limita ad operare un rinvio alla normativa internazionale (Convenzione di Montreal) e comunitaria (Regolamento CE n° 261/2004 ).

Consulta il Codice

Disservizi volo aereo

Normativa legale

Diritti dei Viaggiatori Aerei

<strong><em>Compensazione Pecuniaria</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto a ricevere una compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 7).
La giurisprudenza comunitaria ha stabilito che, ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, i passeggeri che subiscono un ritardo di almeno tre ore devono essere tutelati allo stesso modo dei passeggeri i cui voli sono stati cancellati.
L’importo della compensazione pecuniaria è parametrato sulla distanza della tratta da un minimo di 250 EUR ad un massimo di 600 EUR.

<strong><em>Assistenza</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto di ricevere assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 9).
Il vettore aereo deve prestare assistenza fornendo pasti, bevande ed alloggio in congrua relazione alla durata dell’attesa. Ciò significa che l’assistenza deve essere adeguata alla prevista durata del ritardo, all’ora del giorno o della notte in cui questo si verifica, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ai minori non accompagnati.
Nei casi in cui l’assistenza, pur dovuta, non è stata offerta, i passeggeri che hanno provveduto autonomamente a pagare pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione e/o servizi di telecomunicazione possono ottenere il rimborso dal vettore aereo delle spese sostenute, purché necessarie, ragionevoli e appropriate.

<strong><em>Informazione</em></strong>

Il Regolamento (CE) n° 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri prevedendo, tra l’altro, il diritto di ricevere adeguate informazioni in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza (art. 14).
A tal fine, il vettore aereo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente:
«In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
Inoltre, se nega l’imbarco, cancella un volo o lo ritarda di oltre due ore, il vettore aereo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di assistenza prevista dal Regolamento.

Regolamenti & Normative

Regolamento (CE) n° 261/2004
In ambito comunitario la fonte normativa di riferimento è costituita dal Regolamento (CE) n° 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro nonché da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato extra UE verso un aeroporto situato in uno Stato membro qualora il vettore aereo operativo sia un vettore comunitario.
Gli obblighi del vettore aereo sono quelli di prestare idonea assistenza, fornendo pasti, bevande ed alloggio in congrua relazione alla durata dell’attesa, adeguate informazioni, mediante affissione presso il check-in di un avviso in merito ai diritti del passeggero, e una compensazione pecuniaria commisurata alla distanza della tratta interessata dal disservizio di ammontare pari a:
250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
400 EUR per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km
600 EUR per le tratte aeree superiori a 3500 km
Il Regolamento contiene ulteriori disposizioni riguardanti le persone con mobilità ridotta, l’eventuale sistemazione del passeggero in una classe superiore o in una classe inferiore, nonché la irrinunciabilità dei diritti e la facoltà dei passeggeri di agire per l’ottenimento di un risarcimento supplementare.

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Convenzione di Montreal

La Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale) disciplina, tra l’altro, le conseguenze dei danni derivanti dal trasporto aereo.

In particolare gli articoli dal n. 17 al n. 37 trattano della responsabilità del vettore aereo e della misura dei danni.

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Codice della Navigazione
Con la riforma del 2005, il Codice della Navigazione ha subito significative modifiche riguardanti gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore.
Per ciò che riguarda specificamente il trasporto di persone e bagagli il Codice si limita ad operare un rinvio alla normativa internazionale (Convenzione di Montreal) e comunitaria (Regolamento CE n° 261/2004 ).

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I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.

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