Istruzioni per i bagagli imbarcati in stiva
Chi viaggia in aereo lo sa bene. Partire sempre con il solo bagaglio a mano. La prospettiva di registrare ed imbarcare i bagagli in stiva, infatti, si accompagna immancabilmente con il timore di andare incontro a spiacevoli “contrattempi” o a lunghe attese ai nastri di riconsegna.
Quando però il bagaglio eccede per peso e/o dimensioni gli standard di cabina, deve necessariamente essere consegnato al vettore al check-in, ovvero al gate al momento dell’imbarco.
Ma quali sono gli obblighi ed i diritti che sorgono rispettivamente in capo al vettore aereo ed al passeggero con la consegna dei bagagli?
In primo luogo, va detto che il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, dal deterioramento, dalla perdita o dal ritardo dei bagagli ricevuti in consegna dal passeggero all’atto dalla partenza.
Tale responsabilità sorge per il fatto stesso che l’evento che ha causato il sinistro si è prodotto nel corso di un qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. A meno che il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o da vizio intrinseco.
In tema di bagagli una prima fondamentale avvertenza, valida per ogni tipologia di sinistro, è quella di segnalare ogni disservizio all’Ufficio Assistenza Bagagli (Lost and Found) presente in aeroporto nell’area dei nastri riconsegna.
Si tratta di un ufficio facente capo alla società di gestione aeroportuale (e non già alle compagnie aeree) preposto a ricevere le denunce dei passeggeri relative ai disservizi bagagli.
In esito alla segnalazione l’ufficio è tenuto a rilasciare il cosiddetto Rapporto di Irregolarità Bagaglio, il cosiddetto PIR (dall’inglese Property Irregularity Report – PIR).
Il PIR contiene un codice univoco alfanumerico di 10 caratteri utilizzato per il tracciamento e la ricerca del bagaglio o per attestarne il danneggiamento eventualmente riscontrato.
La funzione principale del PIR è quella di evitare che si consolidi la presunzione di integra restituzione del bagaglio. In altri termini, in mancanza di segnalazione, e quindi di PIR, si presume che il bagaglio sia stato riconsegnato ed accettato dal passeggero senza riserve. Una volta abbandonata l’area di riconsegna non sarà più possibile denunciare eventuali sinistri al bagaglio e dunque non sarà più possibile proporre alcuna azione nei confronti del vettore.
Ma vediamo nel dettaglio i sinistri al bagaglio più frequenti e cosa fare quando si verificano.
Distruzione o deterioramento
Ciò che accomuna queste due tipologie di sinistro è la presenza di un danneggiamento al bagaglio, evidentemente più grave nell’ipotesi della distruzione rispetto a quella del deterioramento.
In entrambi i casi, la normativa applicabile (Convenzione di Montreal) stabilisce che entro sette giorni dal ricevimento del bagaglio deve essere inoltrato un reclamo al vettore. In difetto, il passeggero perde il diritto di agire nei confronti della compagnia aerea.
In caso di distruzione o deterioramento è previsto un limite risarcitorio di circa 1350 EUR (a passeggero) comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale, a meno che il passeggero non abbia effettuato, all’atto del check-in, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna dietro pagamento di una maggiorazione tariffaria.
In tal caso il vettore aereo sarà tenuto al risarcimento sino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Smarrimento o tardiva consegna
Potenzialmente ogni tardiva riconsegna del bagaglio può trasformarsi in uno smarrimento definitivo dello stesso.
Sul punto, la citata Convenzione prevede che ove il bagaglio non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, esso possa considerarsi definitivamente smarrito. Al verificarsi di tale circostanza, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.
Anche in questo caso il limite risarcitorio è pari a circa 1350 EUR (a passeggero), a meno che il passeggero non abbia effettuato, all’atto del check-in, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna dietro pagamento di una maggiorazione tariffaria.
In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Il rinvenimento e la restituzione del bagaglio al legittimo proprietario prima dei ventuno giorni integra l’ipotesi di ritardata consegna.
In questo caso, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. In difetto, il passeggero perde il diritto di agire in via risarcitoria nei confronti del vettore.
Anche per il danno da ritardo bagaglio il limite risarcitorio è fissato in 1250 EUR circa (a passeggero), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna effettuata dal passeggero al momento della consegna del bagaglio e dietro pagamento di una maggiorazione tariffaria.
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