Pacchetti Turistici <em><strong>Difformi</strong></em>

Pacchetti Turistici Difformi

Si considerano pacchetti turistici i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso o le crociere turistiche, che combinano almeno due elementi tra alloggio, trasporto o altro servizio accessorio.

Si tratta di offerte turistiche assemblate da un tour operator (organizzatore di viaggio) che provvede alla successiva commercializzazione mediante propri canali di vendita o attraverso l’intermediazione della agenzia di viaggio (intermediario di viaggio).

Nel caso in cui il pacchetto turistico risulti difforme rispetto alle caratteristiche attese, ovvero la qualità dell’alloggio e/o del trasporto, oppure, la qualità dei servizi accessori non corrisponda agli standard promessi, sorge a carico del tour operator un obbligo risarcitorio.

Per effetto dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni turistiche, il consumatore può subire due tipologie di danni:

  • un danno patrimoniale ->  pregiudizio economico per sopravvenuto squilibrio nel rapporto prezzo-qualità
  • un danno non patrimoniale -> pregiudizio al benessere psico-fisico conseguente al mancato godimento della vacanza, al tempo inutilmente trascorso e all’irreparabilità dell’occasione perduta.

Per quanto riguarda il ristoro del danno patrimoniale, il viaggiatore può domandare la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto pagato relativamente alle prestazioni non ancora ricevute, nonché la riduzione del prezzo per le prestazioni difformi comunque ricevute anche se non gradite.

Per quanto attiene invece alla riparazione del danno non patrimoniale, il viaggiatore, in aggiunta al ristoro del pregiudizio economico (danno patrimoniale) può chiedere il risarcimento anche per il disagio psicofisico sofferto in conseguenza della mancata realizzazione del programma di vacanza.

Attenzione!
Il danno da vacanza rovinata si configura solo se l’inesatta esecuzione delle prestazioni turistiche o l’inadempimento sia di non scarsa importanza. Deve quindi trattarsi di un danno non irrisorio che supera la normale soglia di tollerabilità.

Attenzione!

  • Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore sul luogo ove viene riscontrata mediante tempestiva presentazione del reclamo affinché il tour operator, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore possano porvi rimedio.
  • Anche se non obbligatorio, è raccomandabile l’inoltro di un ulteriore reclamo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all’indirizzo del tour operator o dell’agenzia di viaggio, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
  • Il diritto al risarcimento del danno deve essere azionato entro due anni dalla data di rientro nel luogo della partenza.

Focus

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