<em><strong>Alberghi</strong></em> e Residence

Alberghi e Residence

Con il contratto di albergo, l’albergatore si obbliga a fornire al cliente l’alloggio all’interno di locali opportunamente arredati insieme ad una serie di servizi necessari (portineria, custodia, riassetto camere, ecc.) e di servizi eventuali (ristorazione, lavanderia, centro benessere, ecc.), tutti finalizzati a renderne più confortevole la permanenza.

Le regole e la disciplina del contratto di albergo valgono anche per altre tipologie di strutture ricettive quali hotel, motel, villaggi turistici, campeggi, affittacamere, ecc.

Responsabilità dell’albergatore

L’albergatore è responsabile per il corretto adempimento delle prestazioni di:

  • fornitura dell’alloggio e degli altri servizi previsti dal contratto
  • resa disponibilità degli spazi comuni e delle strutture ricreative dell’albergo
  • custodia dei beni portati o consegnati dal cliente

L’inadempimento o l’inesatto adempimento delle prestazioni previste nel contratto d’albergo determina la responsabilità risarcitoria dell’albergatore nei confronti del cliente.

Inoltre, l’albergatore ha un generale obbligo di protezione nei confronti del cliente a cui deve garantire la quiete, la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza dei luoghi ove vengono resi i diversi servizi, nonché, più in generale, l’incolumità personale.

La mancata predisposizione di idonee misure volte a prevenire il danno è fonte di responsabilità contrattuale dell’albergatore nei confronti del cliente.

L’evento dannoso è posto a carico dell’albergatore per il solo fatto che si sia verificato durante la permanenza in albergo del cliente, salva la prova della negligenza di costui nella verificazione del danno.

Overbooking

Si verifica overbooking quando l’albergatore accetta (intenzionalmente o meno) prenotazioni in numero superiore alla effettiva capacità ricettiva dell’albergo.

Il cliente titolare di regolare prenotazione cui viene negata l’accoglienza (per esaurita disponibilità di stanze), ha il diritto di ottenere una adeguata sistemazione presso la struttura ricettiva più vicina appartenente alla medesima tipologia/categoria.

Custodia

L’albergatore è responsabile per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Per cose portate in albergo si intende:

  • le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
  • le cose di cui l’albergatore assume la custodia durante la permanenza del cliente;
  • le cose di cui l’albergatore assume la custodia durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno.

In questi casi la responsabilità è limitata al valore del deterioramento, della distruzione o sottrazione sino all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.

Il cliente deve denunciare senza ritardo all’albergatore la constatazione del deterioramento, della sottrazione o distruzione delle cose.

La responsabilità dell’albergatore è invece illimitata:

  • quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
  • quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (carte-valori, danaro, oggetti di valore)

(L’albergatore può pretendere che le cose consegnategli siano contenute in involucro chiuso o sigillato)

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