Vacanza <em><strong>Rovinata</strong></em>

Vacanza rovinata

<strong><em>Vacanza</strong></em> al di sotto delle aspettative?

Sono risarcibili i pregiudizi economici derivanti da servizi turistici difformi rispetto a quanto pubblicizzato negli opuscoli informativi e nella documentazione pre contrattuale e contrattuale, nonché i danni derivanti dalla inesatta esecuzione degli obblighi gravanti in capo agli operatori turistici (tour operator, alberghi, villaggi turistici, ecc.) .

<strong><em>Vacanza</strong></em> al di sotto delle aspettative?

Sono risarcibili i pregiudizi economici derivanti da servizi turistici difformi rispetto a quanto pubblicizzato negli opuscoli informativi e nella documentazione pre contrattuale e contrattuale, nonché i danni derivanti dalla inesatta esecuzione degli obblighi gravanti in capo agli operatori turistici (tour operator, alberghi, villaggi turistici, ecc.) .

Oltre al risarcimento del danno per mancato o inesatto adempimento, il fruitore di un pacchetto turistico ha diritto al risarcimento del danno morale (non patrimoniale) laddove le finalità di svago e di ricreazione della vacanza siano state menomate in maniera significativa.

  • Viaggi organizzati che si rivelano completamente dis-organizzati, con servizi scadenti ed escursioni  deludenti
  • Crociere in nave in alloggiamento difforme dal tipo prenotato, soppressione di scali, infortuni e danni ai bagagli
  • Viaggio di nozze con sistemazione in alberghi inadeguati, costi imprevisti, ritardi ed attese

La tutela dei diritti del viaggiatore è assicurata dal Codice del turismo e dalla Direttiva 2015/2302

Oltre al risarcimento del danno per mancato o inesatto adempimento, il fruitore di un pacchetto turistico ha diritto al risarcimento del danno morale (non patrimoniale) laddove le finalità di svago e di ricreazione della vacanza siano state menomate in maniera significativa.

 

  • Viaggi organizzati che si rivelano completamente dis-organizzati, con servizi scadenti ed escursioni  deludenti
  • Crociere in nave in alloggiamento difforme dal tipo prenotato, soppressione di scali, infortuni e danni ai bagagli
  • Viaggio di nozze con sistemazione in alberghi inadeguati, costi imprevisti, ritardi ed attese

 

La tutela dei diritti del viaggiatore è assicurata dal Codice del turismo e dalla Direttiva 2015/2302

 

Normativa legale

Diritti dei Viaggiatori

<strong><em>Riduzione</em></strong> prezzo e/o <strong><em>Risarcimento</em></strong> economico

In caso di difetto di conformità di uno più servizi turistici compresi nel viaggio organizzato, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo commisurata al periodo durante il quale si è protratto il disservizio (salvo che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi oppure sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie).

Nel caso di inadempimento relativo ai servizi che compongono il pacchetto turistico di non scarsa importanza, il viaggiatore può richiedere al tour operator e/o all’agenzia di viaggio (secondo le loro rispettive responsabilità) oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento economico correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Il diritto alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno (da vacanza rovinata) si prescrive in 2 anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in 3 anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

<strong><em>Assistenza</em></strong>

Il tour operator deve prestare adeguata e tempestiva assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà in conseguenza di un disservizio, fornendo opportune informazioni, mezzi e supporto per consentirgli l’accesso a prestazioni sanitarie o a servizi turistici alternativi.

In caso di risoluzione del contratto e di impossibilità di provvedere al rientro del viaggiatore, il tour operator deve sostenere i costi dell’alloggio (di categoria equivalente a quanto previsto dal contratto) per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore (salvo previsioni di maggior favore previste dalla normativa comunitaria).

<strong><em>Informazione</strong></em>

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio devono fornire al viaggiatore un modulo contenente informazioni relative:

  • alla destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario, periodi e date di soggiorno, numero di notti;
  • ai mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date ed orari di partenza e ritorno;
  • all’ubicazione, caratteristiche e categoria turistica dell’alloggio, indicazione degli eventuali pasti/bevande forniti;
  • alle visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico;
  • alla denominazione commerciale, indirizzi e recapiti telefonici del tour operator e dell’agenzia di viaggio;
  • al prezzo totale del pacchetto turistico incluso tasse, diritti, imposi e altri costi aggiuntivi ivi comprese spese amministrative e di gestione delle pratiche ecc., nonché le relative modalità di pagamento
  • alle modalità di ottenimento dei visti ed alle indicazione circa le formalità sanitarie del paese di destinazione;
  • Alla facoltà di recesso dal contratto ed alle eventuali  relative spese, alle informazioni sulla sottoscrizione (facoltativa o obbligatoria) di un’assicurazione con relative coperture dei rischi.

I contratti di pacchetto turistico e le connesse informazioni sono formulati con un linguaggio semplice e chiaro.

É fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle  caratteristiche e sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto indipendentemente dal media utilizzato per veicolare dette informazioni.

Regolamenti & Normative

Codice del Turismo

Il Codice del turismo contiene, tra l’altro, la disciplina a tutela del turista e del viaggiatore nei rapporti con il tour operator e/o con l’Agenzia di viaggio nei cui confronti prevede una serie di diritti volti in particolare a garantire una corretta informativa pre contrattuale, un’adeguata assistenza, un congruo ristoro del pregiudizio economico ed un giusto risarcimento del danno.

Consulta il documento

Direttiva n° 2015/2302

La Direttiva 2015/2032 (recepita in Italia con efficacia a partire dal 01 luglio 2018) mira a conseguire un livello elevato e più uniforme possibile di protezione del consumatore in materia di contratti tra viaggiatore e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Tra le numerose novità recate dalla normativa comunitaria, v’è l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico che ora si estende anche ai contratti conclusi on-line, ai pacchetti “su misura” (personalizzati autonomamente dal turista/viaggiatore ed acquistati da un’unica impresa sia online che offline) ed ai cosiddetti pacchetti dinamici (combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con procedure collegate di prenotazione on-line).

Di sicuro rilievo, inoltre, sono le disposizioni che estendono i termini di prescrizione che salgono a tre anni per il danno alla persona e a due anni per le altre categorie di danno

Consulta la Direttiva

Vacanza rovinata

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Diritti dei Viaggiatori

<strong><em>Riduzione</em></strong> prezzo e/o <strong><em>Risarcimento</em></strong> economico

In caso di difetto di conformità di uno più servizi turistici compresi nel viaggio organizzato, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo commisurata al periodo durante il quale si è protratto il disservizio (salvo che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi oppure sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie).

Nel caso di inadempimento relativo ai servizi che compongono il pacchetto turistico di non scarsa importanza, il viaggiatore può richiedere al tour operator e/o all’agenzia di viaggio (secondo le loro rispettive responsabilità) oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento economico correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Il diritto alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno (da vacanza rovinata) si prescrive in 2 anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in 3 anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

<strong><em>Assistenza</em></strong>

Il tour operator deve prestare adeguata e tempestiva assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà in conseguenza di un disservizio, fornendo opportune informazioni, mezzi e supporto per consentirgli l’accesso a prestazioni sanitarie o a servizi turistici alternativi.

In caso di risoluzione del contratto e di impossibilità di provvedere al rientro del viaggiatore, il tour operator deve sostenere i costi dell’alloggio (di categoria equivalente a quanto previsto dal contratto) per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore (salvo previsioni di maggior favore previste dalla normativa comunitaria).

<strong><em>Informazione</strong></em>

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio devono fornire al viaggiatore un modulo contenente informazioni relative:

  • alla destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario, periodi e date di soggiorno, numero di notti;
  • ai mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date ed orari di partenza e ritorno;
  • all’ubicazione, caratteristiche e categoria turistica dell’alloggio, indicazione degli eventuali pasti/bevande forniti;
  • alle visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico;
  • alla denominazione commerciale, indirizzi e recapiti telefonici del tour operator e dell’agenzia di viaggio;
  • al prezzo totale del pacchetto turistico incluso tasse, diritti, imposi e altri costi aggiuntivi ivi comprese spese amministrative e di gestione delle pratiche ecc., nonché le relative modalità di pagamento
  • alle modalità di ottenimento dei visti ed alle indicazione circa le formalità sanitarie del paese di destinazione;
  • Alla facoltà di recesso dal contratto ed alle eventuali  relative spese, alle informazioni sulla sottoscrizione (facoltativa o obbligatoria) di un’assicurazione con relative coperture dei rischi.

I contratti di pacchetto turistico e le connesse informazioni sono formulati con un linguaggio semplice e chiaro.

É fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle  caratteristiche e sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto indipendentemente dal media utilizzato per veicolare dette informazioni.

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Codice del Turismo

Il Codice del turismo contiene, tra l’altro, la disciplina a tutela del turista e del viaggiatore nei rapporti con il tour operator e/o con l’Agenzia di viaggio nei cui confronti prevede una serie di diritti volti in particolare a garantire una corretta informativa pre contrattuale, un’adeguata assistenza, un congruo ristoro del pregiudizio economico ed un giusto risarcimento del danno.

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Direttiva n° 2015/2302

La Direttiva 2015/2032 (recepita in Italia con efficacia a partire dal 01 luglio 2018) mira a conseguire un livello elevato e più uniforme possibile di protezione del consumatore in materia di contratti tra viaggiatore e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Tra le numerose novità recate dalla normativa comunitaria, v’è l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico che ora si estende anche ai contratti conclusi on-line, ai pacchetti “su misura” (personalizzati autonomamente dal turista/viaggiatore ed acquistati da un’unica impresa sia online che offline) ed ai cosiddetti pacchetti dinamici (combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con procedure collegate di prenotazione on-line).

Di sicuro rilievo, inoltre, sono le disposizioni che estendono i termini di prescrizione che salgono a tre anni per il danno alla persona e a due anni per le altre categorie di danno

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Focus

L’importanza di un servizio gratis!

Viaggiare Tutelato promuove la conoscenza della normativa a tutela dei diritti dei viaggiatori e favorisce l’accesso, privo di costi, ai propri servizi di consulenza ed assistenza legale qualificata.
I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.

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