Vacanza rovinata?

 

A nessuno sfugge il significato di vacanza rovinata. Siamo tutti in grado di valutare il livello qualitativo delle strutture e dei servizi turistici che ci vengono offerti mentre siamo in vacanza.

A volte la percezione è immediata e si avverte non appena si prende possesso della stanza d’albergo, della casa vacanza o della suite nel villaggio turistico. Il raffronto tra ciò che ci era stato mostrato sui dépliant informativi e ciò che si presenta alla nostra vista, ci trascina in un istante dal paradiso sognato ad una disillusa realtà.

Altre volte, invece, l’amara sorpresa ci attende a metà del viaggio quando l’escursione clou della vacanza si trasforma in una disavventura a causa di inefficienze dell’organizzatore.

Il Codice del turismo contempla il danno da vacanza rovinata in relazione ai cosiddetti “pacchetti turistici” laddove l’inadempimento totale o parziale delle prestazioni che ne formano oggetto non siano di scarsa importanza.

Vediamo da vicino i presupposti che devono ricorrere affinché si possa parlare di vacanza rovinata secondo la nozione fatta propria dalla normativa applicabile.

 

Pacchetti turistici

 

Per pacchetti turistici si intendono i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso o le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di due elementi tra il trasporto, l’alloggio o altri servizi accessori.

Si tratta delle offerte turistiche preconfezionate da un soggetto organizzatore, solitamente un tour operator.

Dal 1° luglio 2018, a seguito del recepimento della direttiva europea n. 2015/2302, rientreranno in tale definizione anche i pacchetti su misura, ovvero quelli personalizzati autonomamente dal turista/viaggiatore ed acquistati da un’unica impresa sia online che offline.

La tutela sarà estesa anche ai cosiddetti servizi turistici collegati, nuova categoria composta dalla combinazione di due diversi tipi di servizi turistici che, però, non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti. Per intenderci, la compagnia aerea che dopo la vendita del biglietto, propone anche l’acquisto di hotel o autonoleggio attraverso compagnie collegate.

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è rappresentata dal fatto che saranno considerati tali anche i pacchetti acquistati da rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale.

 

Inadempimento parziale o totale

 

Il secondo presupposto è costituito dal verificarsi di situazioni di inadempimento o di inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico purché la relativa responsabilità sia imputabile all’organizzatore (tour operator) e/o all’intermediario (agenzia di viaggio/venditore).

 

Il criterio della “non scarsa importanza”

 

Si tratta di un criterio relativo la cui applicazione conduce a risultati diversi da caso a caso. In generale, si può legittimamente lamentare un danno da vacanza rovinata ogni qualvolta l’inadempimento, totale o parziale, abbia impedito la realizzazione dell’intento vacanziero perseguito dal turista con la stipula del contratto.

In alcuni casi il superamento di tale soglia è implicito se viene in rilievo l’irripetibilità dell’occasione di viaggio come ad esempio accade con il viaggio di nozze, evento certamente “irripetibile” nella vita di due sposi.

 

Risarcimento

 

Per effetto dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni turistiche promesse, il turista/viaggiatore può patire sia un danno patrimoniale sia non patrimoniale.

Sotto il primo profilo, il turista/viaggiatore può domandare la risoluzione del contratto con restituzione di quanto pagato per le prestazioni non fruite nonché la riduzione del prezzo per le prestazioni godute ma con standard qualitativi e quantitativi inferiori alle promesse.

Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, il turista/viaggiatore può chiedere il risarcimento per il disagio psicofisico patito in conseguenza della mancata realizzazione del programma di vacanza.

In altri termini, è risarcibile quel pregiudizio al benessere psichico e fisico causato dal mancato godimento della vacanza intesa quale occasione di piacere, svago, riposo e rigenerazione delle proprie energie.

 

Ma come provare il danno correlato al tempo di vacanza trascorso inutilmente?

 

Il Codice del turismo, così come anche la giurisprudenza più recente, sono orientati verso un concetto di danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ove la prova dell’inadempimento esaurisce in sé anche la prova del danno. Insomma, la prova del danno sarebbe implicita nell’inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto di vacanza.

Anche perché gli stati psichici del turista/viaggiatore (frustrazione, ansia, delusione, ecc.) da un lato non possono formare oggetto di prova diretta, dall’altro, sono anche facilmente desumibili dalla mancata realizzazione delle finalità turistiche proprie della vacanza rovinata.

 

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