Può capitare che per organizzare anche solo una parte della nostra vacanza ci si affidi ad un tour operator o ad un’agenzia di viaggio. Ma quali sono le differenze in termini di ruoli e responsabilità tra questi due soggetti? Vediamo di analizzarle nel dettaglio.
Tour operator e agenzie di viaggio: le differenze
Agenzie di viaggio
Da un punto di vista giuridico normativo, le agenzie di viaggio e di turismo sono qualificabili quali imprese turistiche private aventi lo scopo di fornire servizi turistici dietro corrispettivo.
Si definiscono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture destinati all’offerta turistica.
Più in particolare, sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e/o intermediazione nei predetti servizi.
Le agenzie di viaggio e di turismo possono svolgere anche ulteriori attività e/o prestazioni di servizi denominate attività accessorie o aggiuntive.
Tra queste rientrano ad esempio, la prenotazione e vendita di biglietti aerei, ferroviari, marittimi o stradali o la prenotazione di servizi ricettivi alberghieri e di ristorazione.
Ancora, sono classificate quali attività accessorie, la prenotazione del noleggio di autovetture o le operazioni di emissione, in nome e per conto di istituti assicurativi, di polizze a garanzia degli infortuni e/o danni ai viaggiatori.
Con riferimento alle attività in concreto esercitate, gli operatori turistici possono assumere, alternativamente o cumulativamente, il ruolo di agente di viaggio o di organizzatore di viaggio.
L’agente di viaggio (detto anche intermediario o travel agent) è colui che vende o si obbliga a procurare a terzi, pacchetti turistici o singoli servizi turistici disaggregati verso un corrispettivo forfetario.
Tour operator
L’organizzatore di viaggio (tour operator) è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico, ossia il trasporto, l’alloggio ed gli altri servizi turistici, come visite, escursioni, ecc.
Il tour operator può commercializzare i pacchetti turistici direttamente ovvero avvalendosi dell’opera del travel agent.
Dai distinti ruoli appena delineati, discendono due diversi contratti: quello di organizzazione di viaggio e quello di intermediazione di viaggio.
Con il primo, l’operatore (tour operator) si obbliga in nome proprio e quindi a suo nome promette al turista/consumatore il pacchetto turistico (ossia la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici).
Nel contratto di intermediazione, invece, l’agente (agenzia di viaggio o travel agent) si impegna a procurare al turista il pacchetto o i singoli servizi turistici già organizzati da altri imprenditori spendendo il nome di quest’ultimi.
La distinzione ha delle notevoli ricadute in tema di responsabilità per inadempimento nei confronti del turista/consumatore.
Sul punto infatti, il Codice del consumo (art. 43) stabilisce che in caso di inadempimento “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le loro rispettive responsabilità”.
Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore, dunque, a seguito della vendita di un pacchetto turistico “tutto compreso”, assume specifici obblighi, soprattutto di natura qualitativa, relativamente alle modalità di viaggio, alla sistemazione alberghiera, ai livelli dei vari servizi ecc., che devono essere adempiuti puntualmente.
Ne consegue che laddove tali obblighi non siano stati esattamente ottemperati dall’organizzatore si configura la responsabilità contrattuale di quest’ultimo che, conseguentemente, è tenuto a risarcire i danni patiti da colui che ha acquistato il pacchetto.
Inoltre, il tour operator, in quanto soggetto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia imputabile esclusivamente a prestatori di servizi esterni alla propria organizzazione della cui opera si sia comunque avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi.
Responsabilità dell’intermediario
La responsabilità dell’intermediario deriva invece dall’inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di mandato (con rappresentanza) conferito dal Cliente. In pratica, quando ci si affida ad un’agenzia di viaggio per acquistare un singolo viaggio aereo o un pacchetto turistico si perfeziona un contratto di mandato con il quale si autorizza l’intermediario a concludere in nome e per conto nostro il contratto (o i contratti) richiesto/i.
L’inadempimento può consistere nella omessa o carente informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della eventuale decisione del turista di annullare il viaggio.
In generale, l’inadempimento potrà scaturire da ogni violazione dei doveri di eseguire il mandato con la diligenza professionale che si richiede ad un soggetto che svolge abitualmente il ruolo di agente di viaggi.
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Nel caso in cui un viaggio scolastico già organizzato non si possa svolgere per cause di forza maggiore, non imputabili né all’agenzia di viaggi né alla scuola, l’agenzia ha diritto di trattenere una parte della somma già anticipata a titolo di acconto dalla scuola stessa? Se sì, in base a quale norma di legge?
Grazie
Buonasera Corrado, in situazioni ordinarie, in caso di impossibilità sopravvenuta (forza maggiore) l’organizzatore del viaggio sarebbe tenuto a restituire le somme incassate a titolo di corrispettivo integralmente, senza trattenute e senza penale.
Nella attuale emergenza, il Governo ha emanato il decreto legge n. 9 del 02 03.2020, il cui art. 28, comma 9 prevede la facoltà per il tour operator di procedere al rimborso anche mediante l’emissione di un voucher. Di seguito riporto la disposizione e resto a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa. Cordialmente
Buongiorno, avevo prenotato un viaggio per tokyo a partire dal 15 giugno appoggiandomi ad un’agenzia per l’acquisto di biglietti aerei e assicurazione. In tutti questi mesi in cui è scattata la pandemia il titolare dell’agenzia non si è mai fatto sentire, non ha mai risposto alle telefonate e ha risposto solo ad una mia mail dove mi diceva che avrebbe pensato a tutto lui. Ad oggi mi ritrovo ancora senza il rimborso/voucher per il volo e con l’assicurazione attiva nonostante io non sia partita. Posso richiedere i danni all’agenzia?
Buonasera Melissa, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020, l’organizzatore del viaggio ha l’obbligo di procedere al rimborso, eventualmente anche nella forma di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo), entro il termine di 60 giorni successivi alla prevista data di inizio del viaggio. Tuttavia, tale disposizione è già stata eccepita sia dalla Commissione europea che dall’Autorità nazionale per la concorrenza e il mercato in quanto contrastante con la normativa comunitaria. Entrambe le istituzioni hanno già sollecitato il governo ad intraprendere le dovute misure ripristinatorie ed è probabile, pertanto, che nel prossimo futuro i titolari di voucher possano richiederne la conversione in denaro.
Al di là dei futuri ed auspicabili mutamenti del quadro normativo, sussiste in ogni caso la possibilità di incardinare un procedimento innanzi alla competente autorità giudiziaria al fine di chiedere la disapplicazione della norma nazionale in favore di quella comunitaria, così come previsto dai principi dell’ordinamento. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al n. 347 8650234. Grazie
Buongiorno
Mi sono rivolta ad un’agenzia viaggi per l’acquisto di volo e hotel direzione Grecia. Dati l’aumento dei contagi nella meta di destinazione e le politiche restrittive imposte al rientro in Italia ho deciso di annullare il mio viaggio
Ho diritto a ricevere la restituzione di quanto pagato da compagnia aerea e struttura? Grazie
Buonasera Giusy, ai sensi dell’art. 88 bis, comma 11, della legge n. 27 del 24.04.2020 (come modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020) nonché ai sensi dell’art. 41, comma 4, del codice del turismo, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico con diritto al rimborso integrale senza alcuna penale anche nella forma eventuale del voucher rimborsabile a fine periodo di validità (18 mesi). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al 347 8650234. Grazie, saluti.