Sciopero nei trasporti aerei

Lo sciopero nei servizi di trasporto aereo è probabilmente l’evenienza che più di altre crea disagi e danni al viaggiatore, turista o vacanziero.

Infatti, mentre nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo i passeggeri interessati possono (generalmente) beneficiare di una serie di tutele, in caso di sciopero non sempre ciò accade.

Vediamo da vicino le ragioni che rendono lo sciopero il più temuto tra gli inconvenienti di viaggio.

Sotto questo profilo, il primo elemento da considerare è la frequenza con cui esso si verifica, conseguenza dell’elevato numero dei soggetti operanti nel settore del trasporto aereo.

 

Cause

In effetti, l’agitazione può essere indetta dal personale navigante di condotta (piloti) e/o da quello di cabina (assistenti di volo) di una delle tante compagnie aeree che grazie alle tariffe sempre più competitive affollano i nostri cieli e i nostri aeroporti.

L’astensione dal lavoro può essere, peraltro, proclamata da una delle innumerevoli associazioni sindacali cui aderiscono le migliaia di controllori di volo presenti in Europa. Talora, è sufficiente la “chiusura” di poche ma cruciali aree di controllo aereo per perturbare significativamente le attività di linea.

Anche i lavoratori di terra del settore aeroportuale possono a loro volta incrociare le braccia con effetti negativi sulla regolarità degli arrivi e delle partenze dei voli.

 

Conseguenze

Sotto il profilo delle conseguenze, poi, lo sciopero rischia di ben esemplificare il proverbiale detto “oltre al danno anche la beffa”.

Trattandosi, infatti, di evento che sfugge al controllo del vettore aereo, lo sciopero viene considerato dalla normativa vigente una circostanza eccezionale.

Ciò significa che lo sciopero esclude l’obbligo della compagnia aerea di riconoscere ai passeggeri interessati la compensazione pecuniaria (fino a 600EUR).

Attenzione però. Non sempre il vettore può legittimamente invocare lo sciopero per giustificare la cancellazione o il ritardo del volo, e dunque per non erogare l’indennizzo economico.

In base alle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, lo sciopero non può riguardare i cosiddetti voli garantiti che la compagnia deve preventivamente comunicare all’ENAC (soggetto controllore).

Inoltre, è generalmente assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Parimenti, è garantito lo svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero.

Sono altresì di norma assicurati tutti i voli con partenza in orari antecedenti all’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

 

Tutela del viaggiatore anche in caso di sciopero

In ogni caso, anche laddove il vettore sia esonerato dal corrispondere la compensazione pecuniaria dovrà comunque ottemperare agli altri obblighi previsti dal Regolamento comunitario n° 261/2004.

Primo fra tutti, quello di prestare l’assistenza materiale a coloro che in conseguenza dello sciopero rimangono bloccati in aeroporto. L’assistenza materiale viene fornita assicurando pasti e bevande in congrua relazione con la durata dell’attesa e, se necessario, provvedendo alla sistemazione alberghiera ed ai relativi trasporti da e per l’aerostazione.

Ovviamente, in caso di impossibilità ad effettuare il trasporto aereo, il vettore dovrà offrire prontamente il rimborso del prezzo del biglietto, ovvero, una data alternativa per la fruizione dello stesso.

 

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