Quali sono le novità in tema di validità e rimborso dei voucher emessi a causa del COVID-19 in relazione a pacchetti turistici, crociere e biglietti aerei, dopo l’ultimo provvedimento normativo del 21 maggio 2021? Facciamo il punto.
Con la legge n. 69 del 21 maggio 2021 (conversione in legge del Decreto Sostegni), è stata nuovamente modificata la disciplina dei voucher introdotti agli inizi della pandemia per fronteggiare la grave crisi del settore turistico-trasportistico.
Gli aspetti di novità sono sostanzialmente due. Il primo attiene alla proroga della validità che, per tutti i voucher, passa dai 18 ai 24 mesi dalla data di emissione.
Resta immutata la disposizione che prevede, esclusivamente per i voucher emessi in relazione a titoli di viaggio propriamente detti (biglietti aerei, ferroviari e marittimi), il diritto di ottenere il rimborso decorsi anche solo i primi 12 mesi.
La seconda novità riguarda la possibilità che il voucher sia “ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio ovvero sia emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa”.
Difficile intravedere l’utilità pratica di questa previsione, posto che la cessione o l’emissione del voucher in favore dell’agenzia può avvenire solo con il consenso di quest’ultima.
In questi mesi di pandemia, gli operatori del settore, in particolar modo le agenzie di viaggio, hanno fatto un uso sistematico del voucher evitando in tal modo la restituzione dei corrispettivi in funzione protettiva della loro liquidità economica. Difficile pensare ad una inversione di tendenza proprio nel delicato momento della ripresa.
Oltretutto, la proroga di ulteriori sei mesi di validità è stata fortemente voluta dalle associazioni rappresentative degli organizzatori e degli intermediari di viaggio, preoccupate di non poter soddisfare gli imminenti obblighi restitutori a causa del perdurare della crisi di settore.
Come ottenere il rimborso dei voucher
Va detto, innanzitutto, che la normativa emergenziale (l. 27/2020 come modificata dalla l. 77/2020) ha previsto la rimborsabilità di tutti i voucher rilasciati dagli operatori del settore a fronte delle cancellazioni dei servizi turistici o di trasporto intervenute nel periodo 11 marzo – 31 luglio 2020.
Oltre questo termine, il voucher non può più essere imposto al passeggero; l’eventuale sua assegnazione è da ritenersi lecita solo se offerta a titolo di opzione, in alternativa alla restituzione delle somme, e come tale accettata dal passeggero.
Alla scadenza del voucher, in caso di mancato utilizzo, è comunque dovuta la restituzione del controvalore in danaro entro 14 giorni dalla richiesta.
Come detto, limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, il rimborso può essere richiesto anche solo dopo 12 mesi dalla data di emissione.
Al fine di favorire l’iter restitutorio raccomandiamo di formulare le richieste di rimborso per iscritto inoltrandole all’indirizzo del soggetto emittente a mezzo raccomandata a/r o mediante messaggio di posta elettronica certificata.
Ricordiamo che i voucher erano stati introdotti dal governo già con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 quale misura di compromesso fra i diritti dei viaggiatori e le necessità di tenuta del comparto turistico da subito apparso fortemente minacciato dall’emergente crisi sanitaria.
Le disposizioni contenute in quel decreto legge sono state poi confermate e/o modificate con successive leggi di conversioni nel tentativo – poco riuscito – di regolare compiutamente tutti i rapporti contrattuali instaurati con effetto dall’11 di marzo al 30 settembre 2020.
Trascorso l’ambito temporale di applicabilità, la normativa emergenziale in materia di rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici riveste ormai un interesse marginale limitato ai casi irrisolti approdati in sede contenziosa.
Segui il link per approfondimenti sulla normativa emergenziale
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