Coronavirus: rimborso viaggi, voli e crociere
A fronte delle nuove e recenti limitazioni agli spostamenti connesse alla classificazione delle Regioni in rosso o arancione, i vettori aerei, marittimi e stradali nonché i tour operator, sono obbligati a rimborsare i corrispettivi incamerati per la vendita dei servizi turistici o di trasporto senza possibilità di emettere voucher e senza alcuna penale.
I titolari di biglietti di viaggio (aerei, marittimi, ferroviari, stradali), di pacchetti turistici, di crociera o di altri contratti del turismo, che siano impediti alla partenza in ragione delle nuove e recentissime misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19, disposte dagli ultimi DPCM a protezione della salute dei cittadini, hanno diritto di ottenere il rimborso dei corrispettivi versati inoltrando direttamente una richiesta scritta ai soggetti fornitori dei servizi acquistati ovvero, se del caso, alle agenzie di viaggio.
In caso di negata restituzione delle somme o di offerta alternativa di voucher, è possibile agire in via recuperatoria nei confronti del vettore o del tour operator per l’ottenimento di quanto versato.
Normativa emergenziale in materia di rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
È possibile annullare i viaggi, i soggiorni e le crociere prenotate a causa dell’emergenza Coronavirus ottenendo il rimborso dei corrispettivi versati? Vediamo nel dettaglio la situazione della normativa emergenziale quale contenuta nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come recentemente modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020 (c.d. Decreto Rilancio)
Titolari di biglietti di trasporto, contratti di viaggio o di soggiorno
L’art. 88-bis della legge n. 27 del 24.04.2020 stabilisce in favore dei soggetti intestatari di titoli di trasporto, di contratti di viaggio o di soggiorno, impossibilitati a fruire delle relative prestazioni in ragione della efficacia e attualità delle misure di contenimento, l’applicabilità dei rimedi previsti dall’art. 1463 del Codice civile (Impossibilità totale della prestazione) e dall’art. 41 del Codice del turismo (Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto) rispettivamente per i contratti di trasporto e per i contratti di pacchetto turistico e di crociera.
Vettori (aerei, marittimi, ferroviari, stradali), organizzatori e agenzie di viaggio, strutture ricettive.
La disposizione contempla, altresì, le ipotesi di recesso ed annullamento dei contratti di trasporto, di viaggi, di soggiorno nonché quelli relativi ai pacchetti turistici ad opera dei vettori (comma 4), delle strutture ricettive (comma 5) e degli organizzatori del viaggio (comma 7). Anche per tali soggetti sussiste la facoltà di invocare la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell’art 1463 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo) e di procedere dunque al rimborso di quelle già eseguite optando discrezionalmente per una delle seguenti modalità alternative:
- restituzione delle somme detenute a titolo di acconto e/o saldo;
- offerta di un servizio di qualità equivalente, superiore o inferiore (in tale ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo);
- emissione di un voucher di importo pari al rimborso spettante e con validità annuale (termine prenotativo).
Quanto alle tempistiche, si prevede che la comunicazione al vettore o all’organizzatore del viaggio da parte dei soggetti interessati avvenga nel termine di 30 giorni dalla cessazione delle misure di contenimento (impeditive del viaggio) o dalla data di prevista partenza del volo.
Il vettore e l’organizzatore del viaggio procedono al rimborso del corrispettivo versato o all’emissione del voucher non appena ricevuti i rimborsi o i vouchers dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 14 giorni dalla data di esercizio di recesso, ciò anche nel caso in cui il titolo di viaggio o il pacchetto sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
A seguito della comunicazione di recesso e dei conseguenti effetti estintivi delle reciproche obbligazioni, il viaggiatore non è più tenuto ad adempiere alle prestazioni di pagamento ancora dovute in vigenza di contratto. Correlativamente, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio non possono pretendere il pagamento di ulteriori somme a saldo di importi ormai non più dovuti essendo invece tenuti al rimborso delle somme fino a quel momento incamerate a titolo di acconto ovvero, alternativamente, all’emissione di un voucher di pari importo.
Il valore del voucher deve corrispondere alle somme spettanti al viaggiatore a titolo di rimborso nel momento in cui egli comunica la risoluzione del o il recesso dal contratto.
Con la norma dettata al comma 11 viene esteso il meccanismo del recesso/annullamento e conseguente rimborso/voucher a tutti i rapporti inerenti ai contratti di viaggio, soggiorno o trasporto con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a prestazioni da effettuarsi nel territorio nazionale o all’estero o in favore di contraenti provenienti dall’estero quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza da Covid-19. Anche in tali casi la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per 12 mesi (se relativo a titoli di viaggio) ovvero 18 mesi (se relativo a pacchetti turistici).
In ogni caso, l’emissione del voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 12).
Rimborsabilità del voucher
Accogliendo le raccomandazioni provenienti dalla Commissione UE, il legislatore nazionale ha previsto (comma 12-bis) la rimborsabilità del voucher qualora non siano stati utilizzati né impiegati durante il relativo periodo di validità (12 o 18 mesi). In tali casi, a richiesta del titolare, il soggetto emittente deve provvedervi entro i successivi 14 giorni.
Disposizioni relative a viaggi scolastici e iniziative di istruzione.
A seguito della sospensione dei viaggi scolastici e delle altre iniziative di istruzione disposta dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l’organizzatore di viaggio o il vettore procede al rimborso pecuniario o mediante voucher in favore del contraente (amministrazione scolastica o soggetto privato) non appena ricevuti i rimborsi o i vouchers dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
È sempre corrisposto il rimborso con restituzione delle somme versate (senza voucher) quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione si riferisce alla scuola dell’infanzia ovvero alle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
I legali di Viaggiare Tutelato sono sempre a disposizione per valutare specifici casi e/o richieste di assistenza.
ViaggiareTutelato è costantemente impegnato al fine di accrescere la conoscenza e la comprensione dei diritti del passeggero.
Attiva la procedura di tutela e fai valere i tuoi diritti.
Siamo qui per aiutarti a risolvere i problemi che hai incontrato durante i tuoi viaggi
E lo facciamo GRATUITAMENTE
ViaggiareTutelato Staff
buongiorno .il 06/02/2020 ho prenotato online il viaggio di andata il 14/03/2020 e ritorno 21/03/2020 per la Sardegna, oggi(10/03/2020) mi sono presentato ai sportelli della Tirrenia per capire se avevo diritto al rimborso del biglietto dal momento che per via del coronavirus tutta l italia è in isolamento non posso accedere all’ isola perché non ho i requisiti richiesti per l autocertificazione
loro mi hanno fatto capire che il biglietto non è rimborsabile. pertanto difficilmente riavrò i miei soldi , volevo sapere se è cosi o per via della situazione posso avvalermi del decreto ministeriale in merito alla zona rossa e per mancato viaggio caso di forza maggiore. vi sarei grato se potete illuminarmi in merito. colgo occasione per distinti saluti….
Buongiorno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 9 marzo 2020, ha esteso la “zona rossa”, a tutto il territorio italiano, per contrastare la diffusione del COVID-19. Per tali motivi, tutti coloro che avevano prenotato viaggi (nel suo caso trasporto marittimo), direttamente sui siti online, potranno chiedere il rimborso totale dei biglietti, inviando una comunicazione alla propria agenzia di viaggio o, nell’ipotesi di acquisto diretto , preferibilmente, trasmettendo una pec alla compagnia. Considerando il negativo riscontro da Lei ricevuto, compilando il modulo che trova sul sito, darà mandato ai nostri legali di richiedere a Suo nome il rimborso di quanto dovuto.
Buongiorno, alcuni mesi fa ho prenotato tramite un’Agenzia di viaggi tedesca, un soggiorno alle Maldive-solo servizi a terra. A parte ho acquistato i voli aerei. L’Agenzia mi scrive che per il rimborso loro non c’entrano nulla perché sono solo intermediari e che mi dovrei rivolgere al Tour Operator: è così? Sul contratto c’è un articolo che indica tra i casi di rimborso quello dell'”epidemia”. In sostanza posso chiedere il rimborso se le autorità maldiviane non mi faranno arrivare?
Salve Sig. Emanuele.
A seguito del divieto di ingresso nel paese disposto in data 07.03.2020 dalle autorità Maldiviane nei confronti dei viaggiatori provenienti dall’Italia, è possibile richiedere il rimborso del costo del pacchetto turistico direttamente al tour operator inoltrando a tal fine una mail o un messaggio di posta elettronica certificata. In caso di diniego, potremmo intervenire attivando la procedura recuperatoria/risarcitoria.
In riferimento al rimborso dei biglietti marittimi viene proposto un buono posso io pretendere i soldi? Grazie
Buongiorno, per poter rispondere alla domanda, avremmo necessità di conoscere maggiori dettagli, vale a dire luogo di residenza dei viaggiatori, data e luogo di partenza/arrivo, vettore marittimo interessato. Sulla scorta di tali elementi informativi saremo lieti di offrire il dovuto riscontro, grazie.
Buongiorno, mia moglie e le sue amiche a gennaio avevano acquistato un pacchetto viaggio per l’8 marzo 2020 . Il pacchetto, organizzato da un’agenzia di viaggio prevedeva la partenza dalla provincia di Padova alle 4.30 del giorno 8 marzo 2020 in pullman per poi prendere l’aereo a Venezia con destinazione Catania. Avrebbero poi visitato l’Etna e fatto pranzo e gita a Taormina con rientro in serata. Alle 23.00 del 7 marzo 2020 l’agenzia ha comunicato che aveva annullato il viaggio visto l’imminente firma del Dpcm 8marzo.
Ieri ci hanno dato questa comunicazione:
“Gentili Clienti,
come anticipato telefonicamente nella serata del 7 marzo, l’agenzia al fine di tutelare la vostra salute, per senso di responsabilità e in vista dell’imminente uscita del decreto legislativo dell’8 marzo, ha deciso l’annullamento del viaggio.
In questi giorni abbiamo lavorato per ottenere il rimborso dei servizi e vi comunichiamo quanto segue:
La compagnia aerea Easyjet non intende rimborsare il costo del biglietto e ha regolarmente operato il volo. Nonostante ciò, l’agenzia ha deciso di contribuire col rimborso di una parte del costo del volo stesso;
Riguardo il costo dei servizi a terra, l’agenzia Viaggi TIF ha ottenuto il rimborso, seppur sotto forma di credito per un prossimo viaggio;
Per quanto sopra comunicato, il rimborso sotto forma di voucher, secondo il DL n. 9 del 2/3, art. 28, da poter utilizzare nella prenotazione di un qualunque altro viaggio nel corso del 2020, è di € 105,00 per persona;
L’importo non rimborsabile rimane di € 90,00 per persona.
L’attuale situazione che ci coinvolge tutti non ci permette di fare altrimenti.
Confidiamo nella vostra comprensione, nella speranza di rivederci al più presto all’insegna di nuovi entusiasmanti viaggi.
Cordiali saluti”
Praticamente gli fanno perdere metà soldi, o comunque tutti visto che nel 2020 non avremo ferie (dobbiamo farle ora) per usare il voucher.
Cosa possiamo fare?
Grazie
Buongiorno, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 08.03.2020, prevedono che i titolari di biglietti aerei residenti nelle aree sottoposte a misure di contenimento possono richiedere il rimborso al vettore, motivandone le ragioni, entro 30 giorni dalla cessazione delle misure ovvero dalla data di prevista partenza e il vettore, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Sulla base di tali presupposti normativi, non è dunque possibile pretendere il rimborso nella sola forma pecuniaria. Tuttavia, riteniamo che ove il passeggero lamenti la sopravvenuta carenza di interesse ad intraprendere il viaggio, l’autorità giudiziaria eventualmente adita potrebbe riconoscere il diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate per l’acquisto dei titoli di viaggio. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza.
I problemi relativi alle crociere sono pochissimo trattati. La mia crociera del 21 pv è stata cancellata dalla compagnia e mi hanno offerto un voucher valido fino al dic 2021, ma nessuna indicazione su rimborso totale che è previsto nel caso di annullamento, almeno mi sembra di capire da varia normativa,
Solo una emittente televisiva, non ricordo quale, ha dato un indicazione flash dicendo che le compagnie Costa e MSC provvederanno ai rimborsi o a rilasciare voucher. Chi può dare indicazioni chiare e determinanti sull’argomento? Grazie
Buongiorno, le disposizioni emergenziali attualmente vigenti (D.L. 02.03.2020, n. 9 e Dpcm 08-09.03.2020), prevedono la possibilità per i viaggiatori titolari di pacchetto turistico di esercitare il diritto di recesso secondo quanto previsto dall’art. 41 del Codice del Turismo. Sempre secondo tali norme, “l’organizzatore del viaggio può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso ../.. oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.” Come si vede, dunque, sussiste la facoltà per il tour operator di scegliere come meglio gli conviene la forma di “rimborso”.
Tuttavia, considerato lo stato pandemico raggiunto ormai dal contagio COVID-19, appare altresì fondata, a nostro avviso, l’ipotesi della risoluzione del contratto (ex art. 1463 del codice civile), per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione (crociera) attesa l’irrealizzabilità della finalità vacanziera ivi sottesa. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento.
Buongiorno, stesso problema per i miei genitori. Tra l’altro mia madre avendo patologie in corso, dubito che potrebbe più avanti utilizzare il voucher che ad oggi gli è stato proposto da Crocierissime per crociera MSC. Quindi voremmo il rimborso. Esiste qualche modulo specifico su cui aggiungere le genaralità e i dati?
Grazie
Buonasera Romina, se decidi di compilare il nostro modulo avremo la possibilità di meglio valutare i termini della questione; nel caso, abbi cura di indicare luogo e data di partenza e di allegare il contratto di pacchetto turistico. A strettissimo giro ti invieremo un riscontro con le indicazioni eventualmente da seguire. In attesa di Tue, saluto cordialmente.
Buongiorno, avevamo prenotato tramite Agenzia un tour in Giordania con partenza il 26 Aprile e per il quale abbiamo versato un acconto. Ora dovevamo versare il saldo ma dato che il viaggio non si può fare, sia perchè la Giordania ha chiuso gli arrivi, che i problemi di quarantena, abbiamo chiesto il rimborso dell’acconto e l’annullmento del contratto ai sensi dell’art.1463 cod.civ. . L’agenzia di viaggio ci chiede invece di versare lo stesso il saldo dicendo che poi procederanno ad emettere un voucher da utilizzare entro un anno. Non siamo daccordo e vorremmo il rimborso della quota di acconto perchè non sappiamo quando potremo rieffettuare il viaggio. Cosa possiamo fare? Grazie per il supporto
Buonasera Gianpiero, premesso che la motivazione posta a sostegno della richiesta di rimborso risulta del tutto giustificata da un punto di vista fattuale nonché corretta sotto il profilo giuridico, pare evidente che l’Agenzia di viaggio (e/o il tour operator?) non voglia intendere ragioni. A questo punto, scartata l’ipotesi del pagamento del saldo, ciò che implicherebbe l’assunzione del rischio connesso alla effettuazione del viaggio o, alternativamente, del rischio legato al recupero della maggior somma versata, laddove il viaggio si rivelasse infine irrealizzabile (ciò che appare peraltro molto probabile), l’unica alternativa è quella omettere ogni ulteriore pagamento e diffidare nuovamente l’operatore turistico a riconoscere l’estinzione degli obblighi nascenti dal contratto e a restituire le somme incamerate a titolo di acconto a pena delle opportune azione giudiziarie. Qualora decidesse di procedere in tal senso, i nostri legali saranno lieti di offrirLe la dovuta assistenza.
Buongiorno, io ho prenotato un volo Malpensa Cancun andata e ritorno per i gg 12 e 20 aprile con Blue panorama. La compagnia ha sospeso i voli su Cancun dal 16/03 ed ora mi propone o il cambio data o l’emissione di un voucher con validità 12 mesi. In qualità di passeggera volevo sapere se ho il diritto alla restituzione di quanto pagato in quanto non interessata alle proposte avanzate dalla compagnia? Grazie.
Gent.ma Annalisa,
in effetti, le attuali disposizioni emergenziali, così come prorogate dal Dpcm del 01.04.2020, prevedono la facoltà per il vettore aereo di procedere al rimborso anche mediante voucher di pari valore e di durata un anno dalla di emissione per tutti i voli con partenza fino al 13.04.2020.
Ciò nondimeno, nostro avviso, esistono i presupposti per avanzare legittimamente la richiesta di restituzione del prezzo del biglietto.
Saremmo lieti di illustrare ogni dettaglio della questione privatamente mediante contatto telefonico ai numeri indicati nella sezione contatti del nostro sito.
Restiamo dunque a disposizione e porgiamo cordiali saluti.
Salve, ho prenotato una crociera a dicembre, tramite agenzia di viaggi, con partenza il 7 giugno 2020 con Msc crociere bellissima”. Secondo quanto avete Voi scritto nell’articolo “i viaggiatori possono comunicare la risoluzione del contratto di trasporto o il recesso dal contratto di pacchetto turistico, rispettivamente, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. e dell’art. 41 codice del turismo, e il vettore (aereo, marittimo, ferroviario, stradale), il tour operator e/o l’agenzia di viaggio sono obbligati a rimborsare le somme incamerate fino a quel momento a titolo di acconto e/o a saldo del corrispettivo per il viaggio in forma pecuniaria senza facoltà di offrire alternativamente il voucher.” quale scelta mi conviene effettuare per ricevere il rimborso in forma pecuniaria e non il voucher?
Buonasera Christian, trattandosi di un pacchetto turistico è necessario recedere dal contratto invocando la norma di cui all’art. 41, comma 4, del codice del turismo non derogata dal decreto-legge 02.03.2020, n. 9 in quanto la prevista partenza del 07.06.2020 non rientra nel termine di efficacia delle misure di contenimento del 13 aprile previsto dal Dpcm del 01.04.2020. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità. Cordialmente.
Grazie mille per le info. Ho scritto ciò all’agenzia di viaggi e purtroppo mi è stato risposto che in questo caso specifico di pandemia il DL emanato dal governo (risarcimento in caso di blocco mediante voucher) vale su tutto il resto, che il TO non dà indietro i soldi all’agenzia ma solo i buoni da dare ai clienti e che quindi devo aspettare il blocco per avere il buono”
Mi sembra davvero assurdo anche perché msc ha il blocco fino al 29 maggio e il mio viaggio ancora non è stato bloccato. Come mi dovrei comportare?
Grazie per la disponibilità, in attesa di una vostra risposta vi ringrazio ancora e vi porgo distinti saluti.
Christian.
Buonasera , ho acquistato nel mese di agosto dell’ anno scorso un pacchetto turistico per una crociera da fare il 12 aprile, dopo aver saldato tutto il 08-03-2020, l’agenzia il 23 di marzo mi invia un’ e-mail per avvisarmi che la medesima è stata annullata dal T.O. per lo scenario che sta succedendo a livello internazionale , offrindomi un vouchers come rimborso, io naturalmente invio e-mail PEC dicendo che non voglio voucher ma essere rimborsato e che altrimenti richiederò l’ intervento della magistratura, alla loro risposta negativa , dopo i quindici giorni che ho dato per il rimborso il mio prossimo passo e una querela/denucia per appropriazione indebita . Vorrei sapere se e meglio dare più tempo all’ agenzia o la mia azione non va bene . In attesa di una vostra cordiale risposta , porgo i miei saluti .Marco
Buongiorno Marco, in effetti il decreto legge n. 9 del 02.03.2020, prevede la facoltà per l’organizzatore del viaggio di procedere al rimborso del pacchetto turistico anche mediante l’emissione di un voucher di pari valore e con validità un anno. Tuttavia, la questione presenta numerose implicazioni di cui non è facile dar conto in questa sede. Se desideri un approfondimento siamo a disposizione al numero 347 8650234. Grazie.
Buongiorno in data 3 aprile dovevamo partire con un gruppo di amici per una crociera con Costa Crociere x Barcellona
Naturalmente a seguito del problema corona virus alla ns richiesta di essere rimborsati ci è arrivata una mail dall’agenzia viaggi che non abbiamo diritto al rimborso ma solo ad un vaucher di pari importo valido 365 gg
Naturalmente nessuno visto i vari problemi anche di lavoro vorrebbe accettare
Come possiamo fare ? È giusto ?
Grazie x la risposta
Buonasera Chiara, purtroppo il decreto legge n. 9 del 02.03.2020 (art. 28), prevede la facoltà per i tour operator di procedere al rimborso mediante voucher. Mi dispiace ma non c’è possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate a titoli di corrispettivo per la crociera. Restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa. Grazie
Buongiorno, ho prenotato e dato solo acconto un pacchetto MSC con partenza 30/08/2020; ho chiesto l’annullamento della pratica e richiesto il rimborso della somma versata al netto della penale di € 50 a passeggero. la mia agenzia mi ha detto che la MSC non mi rimborserà ma mi emetterà un voucher da utilizzare entro 1 anno (premetto che io posso viagiare solo d’estate e quindi questo voucher sarà inutile). da quello che avete scritto “Voli aerei, pacchetti turistici e crociere con data inizio esecuzione oltre il 13.04.2020″…che significa data inizio esecuzione?
grazie mille
Buongiorno Luciana, per partenze successive alla data del 13 aprile (o del 3 maggio, considerata l’imminente proroga), a fronte del recesso del passeggero motivato dalla impossibilità sopravvenuta e/o dalla perdita di interesse ad intraprendere il viaggio, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 41, comma 4, codice del turismo e degli artt. 1174, 1256 e 1463 del codice civile, l’organizzatore del viaggio non può procedere al rimborso mediante emissione di voucher ma è obbligato alla restituzione delle somme senza applicare alcuna penale. Restiamo a disposizione per ogni approfondimento al numero 347.8650234
buongiorno, ho scritto all’agenzia di viaggi ribadendo che per gli articoli da voi gentilmente consigliato, non volevo il voucher ma il rimborso dell’acconto in soldi. la risposta è stata la seguente…
“in conformità all’applicazione delle norme varate dal governo per i rimborsi dei viaggi annullati a causa del Covid-19, la scelta tra rimborso in denaro e voucher spetta a chi ha organizzato il viaggio, nella fattispecie al Tour Operator. Anche il testo normativo, sebbene variamente interpretato, sembra ribadire che la scelta in merito alle conseguenze dell’annullamento del pacchetto turistico è rimessa esclusivamente all’organizzatore. E’ comprensibile che il motivo di questa norma e che le regole per affrontare questa situazione senza precedenti sono “disposizioni straordinarie”, emanate in situazioni di emergenza , ed in quanto tali prevalgono sulle altre norme applicabili in situazioni di normalità.
Le confermiamo quindi che riceverà un voucher di pari valore dell’importo versato.”
Cosa mi consiglia di fare? accettare? per caso sa il voucher che validità può avere?
grazie
Buongiorno ma l’art. 28 nel comma 1 e 2 dove identifica i soggetti parla in pratica di tutti gli italiani (comma 1) che effettuano annullamento del viaggio mandando i documenti necessari al TO.
E il comma 3 da la possibilità di rimborsare con voucher i soggetti di cui al comma 2.
Però il comma 2 non identifica i soggetti che si sono visti annullare il viaggio (non hanno mandato nessuna disdetta): in questo caso il viaggio viene annullato dal vettore, e il comma 3 non dovrebbe trovare applicazione per quei casi (ad esempio MSC tutte le crociere con partenza ad oggi fino al 29 maggio mi pare)
Buongiorno Andrea, in effetti, la norma è posta a tutela del viaggiatore quale unico soggetto legittimato ad attivare i rimedi di cui agli artt. 1463 del codice civile e 41, comma 4, del codice del turismo. Ciò significa che laddove la cancellazione del volo o del pacchetto turistico sia disposta, rispettivamente, dal vettore o dall’organizzatore, questi saranno obbligati alla restituzione delle somme incassate a titolo di corrispettivo senza alcuna trattenuta e/o penale. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa. Grazie.
Buongiorno,
Ho acquistato lo scorso ottobre una Crociera Costa con partenza 18 agosto 2020 tramite un sito di viaggi tedesco.
Ho pagato in data di prenotazione un acconto corrispondente al 20% dell’importo totale. Ho contattato l’agenzia per annullare la vacanza a causa dell’emergenza Covid 19 ma mi hanno risposto che si tratta di una mia scelta e che annullando devo comunque corrispondere il 30% dell’importo. Vorrei sapere se è corretto. In alternativa con un costo extra di 150 euro ad adulto mi dicono che potrei ribloccare una nuova crociera, vorrei sapere se essendo l’agenzia tedesca devo considerare la normativa tedesca e quindi fidarmi di loro oppure essendo Costa Crociere italiana devo prendere in considerazione la normativa italiana.
Vi ringrazio anticipatamente
Buongiorno Sara, in quanto assimilabile ad un contratto di pacchetto turistico la crociera è assoggettata alla disciplina recata dalla Direttiva comunitaria 2015/2032 in materia di pacchetti turistici applicabile in tutti gli Stati membri.
Considerata la data di partenza della crociera, prevista quando ormai non saranno più vigenti le misure di contenimento, l’unico modo per sciogliere il vincolo contrattuale è quello di comunicare il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o intervenuta carenza di interesse a riceverla. Si tratta di opzioni che in ogni caso implicano l’apertura di un contenzioso con l’organizzatore del viaggio. Nel caso segnalato, inoltre, il fatto che l’intermediario sia un soggetto di diritto tedesco rappresenta un fattore di complessità posto che nei suoi confronti ogni azione legale risulta subordinata alla eventuale presenza di una sede legale nel territorio italiano. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa anche mediante contatto telefonico ai numerio indicati sul nostro sito. Cordialmente.
Buongiorno a tutto lo staff di viaggiare tutelato.
Il 16/04/2018, con largo anticipo ho prenotato tramite ticket crociere, una crociera nel mediterraneo con Costa Smeralda partenza da Civitavecchia il 08/11/2019.
Per problemi organizzativi/ costruttivi la nave per tale data non era ancora stata ultimata nella costruzione. Perciò, la crociera è stata annullata da Costa e ci hanno dato la possibilità di riprogrammarla più avanti. Abbiamo allora scelto la data di partenza del 14 Maggio 2020.
Sicuramente a giorni mi arriverà, la solita mail che mi comunicherà l’ennesimo annullamento della stessa. Siccome mi sono stufato e comunque per il prossimo anno non riuscirò a sfruttare il famoso voucher. Cosa vuol dire che se non prenoto un’altra crociera ed essendo impossibilitato a farla nell’anno che loro mi daranno di tempo io andrò a perdere 1800 euro interamente versati? Possibile che non ci sia un sistema per ottenere il rimborso e decidere con calma, quando e se rifare questa vacanza. Ho comunque intenzione di chiedere aiuto ad un legale per capire il da farsi. Vi sarei grato se mi aiutate a capire che chance ho e come fare per vincere questa storia infinita. grazie e buona giornata Adriano
Buongiorno Adriano, se Costa Crociere non sarà in grado di assicurare la partenza della crociera, lei potrebbe eccepire l’intervenuta carenza di interesse a ricevere la prestazione con conseguente estinzione del contratto e obbligo in capo all’organizzatore del viaggio di restituzione delle somme incamerate a titolo di corrispettivo dei biglietti. La questione ovviamente è più complessa e ci riserviamo di illustrare tutte le implicazioni in sede di contatto privato al numero 347.8650234.
Salve a gennaio 2020 ho versato un acconto di 600 euro per una crociera msc con partenza 27 giugno. Ho proceduto tramite il sito crociereonline. La crociera è per i miei genitori che sono ultra settantenni e che non intendono più partire a causa della pandemia in atto. Purtroppo crociereonline mi ha riferito che posso annullare il viaggio pagando la penale del 50 per cento dell’intero importo oppure fare un cambio data. Non è prevista nessuna altra tutela. L’assicurazione stipulata non copre il rischio pandemia. Come posso tutelarm?
Buongiorno Rosangela, nel caso in cui sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie che rendano impossibile erogare o ricevere la prestazione, i titolari di un contratto di crociera possono esercitare il diritto di recesso garantito dall’art. 41, comma 4, del codice del turismo. In effetti, l’attuale emergenza sanitaria, verosimilmente destinata a protrarsi ancora per lungo tempo, comunque fino a giugno, imporrà l’adozione di comportamenti e misure di prevenzione e sicurezza incompatibili con il godimento di una vacanza e con la piena fruizione del tempo dedicato al relax e allo svago. In quest’ottica, il recesso è un atto legittimo a fronte del quale l’organizzatore del viaggio non può opporre alcuna valida eccezione dovendo egli invece osservare l’obbligo di restituzione delle somme già incamerate a titolo di acconto. Riservandoci ogni ulteriore approfondimento, anche sulla scorta della specifica documentazione contrattuale, restiamo a disposizione anche per un contatto telefonico al numero 347 8650234. Grazie.
Buonasera e complimenti per il servizio offerto. Ho un quesito.
Ho prenotato un pacchetto turistico per il Regno Unito a Giugno, volo + hotel, in Agenzia. L’hotel ha la formula cancellazione gratuita. Ho paventato la possibilità di voler annullare l’intero viaggio. L’Agenzia inizialmente proponeva esclusivamente un voucher al 100% del costo originario (anche dell’hotel rimborsabile) ma, dopo mie lamentele avendo richiesto il rimborso monetario, ha proposto la possibilità di scegliere il rimborso monetario decurtando € 50 + IVA a persona come diritti di agenzia.
Preciso che nella proposta commerciale firmata, la voce diritti di agenzia indica € 0 e che non sono stati forniti nè moduli informativi nè altri documenti contrattuali a corredo. Documenti che mai ho firmato e di cui l’Agenzia non può fornire prova. L’unica voce indicata nella proposta è “quota a persona” ed il totale.
Ho spiegato che in assenza di contratto e indicazione delle relative somme, il Codice del Turismo prevede che il viaggiatore non debba pagare nulla che non sia specificato.
L’Agenzia mi dice che avendo formulato il pacchetto, proposto la meta, venduto il servizio e dovendo richiedere i rimborsi, deve essere remunerata per il servizio, che non può essere gratuito.
Questa richiesta da parte dell’Agenzia è normale? E’ possibile? Posso appellarmi? O vedrei rigettata la mia richiesta nelle sedi civili competenti in quanto spettano diritti di agenzia anche se non indicati sul contratto di vendita? Grazie.
Buongiorno Vincenzo, credo che la vicenda segnalata possa essere interpretata come segue.
La mancata percezione delle provvigioni sulla vendita dei servizi turistici oggetto di annullamento ha indotto l’agenzia di viaggio a richiedere un corrispettivo per le attività di intermediazione comunque svolte in favore del richiedente. Per quanto non esplicitate nei documenti contrattuali, si tratta di somme destinate a remunerare la prestazione di un servizio effettivamente reso e per ciò stesso giustificabili specie se ragionevoli e proporzionate come nel caso di specie. Peraltro, trattandosi di corrispettivi per prestazione di servizi gli importi richiesti risultano assoggettati al regime IVA ordinario con applicazione dell’aliquota al 22%. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Grazie.
Buongiorno,
A fine ottobre 2019 avevo prenotato con Tirrenia un viaggio A/R Porto Torres-Genova per due persone + auto a seguito usufruendo della tariffa RESIDENTI e dell’offerta per l’auto a un euro.
La prenotazione è stata subito ricevuta e prontamente addebitata, il viaggio era stato programmato per il periodo dal 3 giugno al 13 giugno.
A causa dei problemi e rischi eventuali a cui andremmo incontro per effetto del corona virus, abbiamo deciso di annullare la prenotazione rinviando il viaggio in Lombardia a tempi migliori .
A questo punto sorgono alcune domande alle quali vorrei mi aiutaste a rispondere, premetto che ancora non ho contattato la compagnia, lo farò magari dopo aver ricevuto il vs. suggerimento sulle ipotesi percorribili.
1) Chiedere il rimborso dell’intero importo pagato al momento della prenotazione.
2) Valutare eventualmente la possibilità di posticipare il viaggio di circa un anno.
3) Eventuali costi dovuti alla cancellazione e che magari sono costretto a pagare rinunciando al viaggio e al possibile contagio da cui vorrei stare volentieri alla larga.
Ringrazio anticipatamente per la risposta!
Buongiorno Andrea, a fronte dell’attuale emergenza sanitaria e della conseguente mole di richieste di annullamento/cancellazione di viaggi da parte dell’utenza, gli operatori del settore (vettori aerei, marittimi, tour operator, agenzie di viaggio, ecc.), stanno applicando la norma di cui all’art. 28 del decreto legge n. 9 del 02 marzo 2020, che consente loro di procedere al rimborso dei corrispettivi percepiti mediante l’emissione di un voucher di pari valore e con validità un anno. Gli eventuali costi di cancellazione dipendono dalle specificità del contratto oggetto di annullamento e dalle motivazioni alla base del recesso. Restiamo a disposizione per ulteriore necessità, grazie.
Quindi se mi “accontento” del voucher potrei inoltrare la richiesta di annullamento anche se il viaggio originario è previsto a giugno?
Grazie ancora!
Quindi anche se il viaggio è in programma per giugno dovrebbero accettare la richiesta di annullamento della prenotazione?
Nel qual caso dovrei “accontentarmi” del voucher che mi consentirà di riprogrammare il viaggio entro un anno al massimo, se non ho capito male, è così?
Grazie ancora
Scusate, ho praticamente doppiato il messaggio perchè convinto che il primo invio non fosse andato a buon fine.
il 28/12/2019 saldai un pacchetto turistico a.i. Bologna -Tenerife con partenza 04/04/2020 notoriamente proibito dalle autorità competenti per Coronavirus. Alle mie richieste di rimborso di quanto versai per servizi turistici mai emessi né mai usufruiti, la Agenzia invece della restiuzione ventilava solo a voce (e senza darne poi nessun seguito) la sostituzione di danaro sonante indebitamente trattenuto ed usato a suo piacimento dall’ organizzatore coi relativi interessi bancari, con fantomatici voucher validi un anno a suo vantaggio e mio danno.
Grazie per la attenzione. Mauro
Buonasera Mauro, purtroppo la (discutibile) norma di cui all’art. 28 del decreto legge n. 9 del 02.03.2020, consente al vettore/organizzatore del viaggio di procedere al rimborso delle somme incamerate a titolo di corrispettivo anche mediante l’emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale. Si tratta di una previsione destinata molto probabilmente a trovare conferma nelle disposizioni “decreto cura Italia” atteso per la fine di aprile, per mezzo delle quali la misura del voucher sarà introdotta anche con riferimento a voli, viaggi e servizi turistici in genere acquistati o da effettuarsi fino alla data del 30.09.2020. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti.
Buonasera, lo scorso anno ho prenotato e pagato interamente dei voli TAP per due persone con partenza l’8 luglio 2020 da FCO per LIS e ritorno il 12 luglio 2020 da LIS per FCO. Dato che, ad oggi, le norme volte a contrastare il COVID-19 ed emanate con gli ultimi DPCM limitano gli spostamenti ai soli ritenuti essenziali, ritengo che i voli da me prenotati non siano usufruibili alla luce dell’attuale quadro normativo. Ciononostante il vettore in questione non ha predisposto valide forme di rimborso o di indennizzo dei viaggiatori. Stando così le cose, è possibile ottenere una qualche forma di indennizzo da parte della compagnia?
Aggiungo che il viaggio era finalizzato a partecipare a un festival (Nos Alive) che non si terrà quest’anno a causa del COVID-19, tant’è che le date del festival coincidono con quelle dei voli prenotati.
Buongiorno Eugenio, qualora lei comunicasse il recesso dal contratto di trasporto per sopravvenuta impossibilità di utilizzare la prestazione, il vettore aereo avrebbe la facoltà, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020, di procedere al rimborso mediante emissione di un voucher di pari importo e con validità annuale. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità anche solo informativa. Cordialmente.
Buongiorno avevo prenotato tramite eSkyTravel un volo di andata e ritorno Roma (FCO) -Londra (LGW) per me e mia moglie per il 23-04-2020 e ritorno 07-05-2020 rispettivamento andata con Vueling e ritorno con la partner Britsh Airways ma da diversi giorni hanno annullato i voli e mi hanno dato solamente la possibilità di un rimborso tramite voucher per lo stesso importo di circa 600€ ma con scadenza maggio 2021 ma non credo di poterne più usufruire perchè non avrò la possibilità di fare un altro viaggio del genere visto che avremmo viaggiato assieme alla famiglia di mio figlio . tengo a precisare che a lui avendo telefonato direttamente alla Britsh gli hanno rimborsato nell’arco di pochi giorni sul conto ! Non capisco questa disparità di trattamento , vi prego aiutatemi a riprendere questi soldi 603€ perchè non potrò piu usufruirne nell’arco dell’anno . Rimango in attesa per darvi altri dati dei nomi e dei voli.
Grazie
Buongiorno Alberto, in effetti l’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020 consente al vettore aereo di procedere al rimborso dei biglietti mediante la scelta discrezionale ed alternativa fra restituzione del corrispettivo, offerta di altro volo a data concordata o emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo). Purtroppo, non c’è nulla che si possa fare per tentare di recuperare le somme versate …mi dispiace. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Cordiali saluti.
Buon pomeriggio, il mio caso: con soli 2gg. di anticipo la msc ha annullato la mia settima crociera ai Caraibi, crociera per la quale avevo inoltre pagato 3 escursioni e le quote di servizio per circa
5.000 euro. Oggi a distanza di quasi due mesi dall’invio di una racc.ta pec non ho ricevuto alcuna risposta, anche solo di rincrescimento. Vedo alcune veline inviate alle agenzie nelle quali dicono che saranno rimborsate le quote anticipate per escursioni e servizio oltre, come nel mio caso il biglietto aereo MPX-Miami acquistato da loro e la rimanenza con voucher. sarà vero? io ci credo
poco perché noto che non ti danno risposte esaustive e nemmeno l’agenzia di riferimento sa cosa fare. Premetto che sono un buon viaggiatore ho varie tessere di compagnie aeree, crociere e di associazioni alberghiere ma un comportamento così da MSC non me lo aspettavo proprio.
Che consiglio mi date? Grazie per l’attenzione e buon lavoro. Germano Togni
Buongiorno Germano, in base alla norma di cui all’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020, l’organizzatore del viaggio ha l’obbligo di procedere al rimborso delle somme percepite per servizi turistici cancellati in ragione della crisi COVID-19, entro il termine massimo di 60 giorni dalla prevista data di partenza, anche mediante emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo). Il consiglio è di attendere il decorso di tale termine valutando, in caso di esito negativo, l’opportunità di intraprendere le azioni recuperatorie. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Cordialmente
Buonasera,ho prenotato una crociera nel 2019 con partenza giugno 2020. Oggi ho ricevuto una email dalla compagnia MSC che mi comunica testualmente <>.Premetto che sarei dovuta partire con i miei genitori e una bambina. Con l’attuale situazione ritengo che organizzare un viaggio in particolar modo una crociera, con persone anziane e bambini sia un’ imprudenza e vorrei evitare di mettere a rischio la mia famiglia.Sono consapevole e speranzosa che nel 2021 probabilmente l’emergenza sarà passata ma al momento non ho intenzione di organizzare crocoere, quindi vorrei sapere se ho il diritto di rifiutare il voucher e chiedere un rimborso.Grazie Cristina
Buongiorno Cristina, in effetti la recente norma di cui all’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020, consente all’organizzatore del viaggio di procedere al rimborso delle somme percepite a titolo di corrispettivo anche mediante emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo). Purtroppo, stante tale contesto normativo non c’è nulla che si possa fare per tentare di recuperare gli importi versati. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Grazie, saluti.
Salve, abbiamo prenotato ad inizio di febbraio un pacchetto vacanze per Sharm el-Sheikh presso agenzia per ferragosto. Noi vorremmo annullare il soggiorno in via precauzionale e avendo avuto grosse difficoltà lavorative in seguito all’emergenza covid e vorremmo recuperare l’acconto già versato. L’agenzia sostiene che dipende dal tour operator che a sua volta sostiene che non è possibile annullare gratuitamente e che nel caso annullassimo dovremo pagare delle penali. Ci chiedevamo quindi se la legge può tutelarci e come procedere
Buongiorno Teresa, ai sensi dell’art. 88 bis, comma 11, della legge n. 27 del 24.04.2020, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico senza alcuna penale e con diritto al rimborso anche nella forma di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo). Al riguardo né l’organizzatore del viaggio né l’intermediario (agenzia di viaggio) possono sollevare eccezioni o limitazioni di sorta. Per quanto attiene alla misura del voucher, va detto che sia la Commissione UE che l’Autorità nazionale garante per la concorrenza e il mercato hanno già sollecitato il Governo a rivedere la norma che la contiene in quanto contraria alla normativa comunitaria.
È verosimile dunque che nel prossimo futuro i titolari di un voucher potranno richiederne la conversione in danaro. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Cordialmente
buonasera,
mio cognato ha acquistato presso Agenzia di viaggi un pacchetto turistico per conto dei nostri suoceri, precisamente una crociera msc con partenza dal 10.05 al 18.05.20. Ovviamente annullata dall’organizzatore per causa Covid 19. L’Agenzia inoltre ha comunicato verbalmente che non può essere rimborsata la somma versata ma che avrebbe offerto un Voucher. I nostri suoceri non sono più interessati a partire ma l’agenzia sostiene che il voucher deve essere usufruito soltanto da questi ultimi. Possiamo esigere il rimborso?
Grazie per l’aiuto
Buon pomeriggio Toto, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020, l’organizzatore del viaggio (MSC Crociere) ha facoltà di procedere al rimborso anche mediante l’emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo).
Tuttavia, tale norma ha già sollevato decise critiche da parte della Commissione europea e da parte dell’Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato per la sua contrarietà con la normativa comunitaria. Entrambe le autorità hanno pertanto sollecitato il Governo ad intraprendere le dovute misure ripristinatorie.
Al di là dei futuri e auspicabili mutamenti del quadro normativo, è possibile, in ogni caso, incardinare un procedimento giudiziario al fine di ottenere la disapplicazione della norma nazionale in favore di quella comunitaria, in conformità con i principi dell’ordinamento.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento anche telefonicamente al 347 8650234. Grazie.
buonasera, ad oggi non abbiamo ricevuto alcun voucher! possiamo intraprendere un’azione giudiziaria anche per il ritardo? inoltre, nel caso dovessero emettere il voucher, esso deve essere utilizzato obbligatoriamente dai miei suoceri? grazie
Bongiorno, ho recesso unilateralmente dal contratto di anno all’estero per mia figlia in partenza a fine agosto.Ero disposta a pagare la penale del 10% ma l’organizzazione mi ha invece inviato un voucher della somma versata.Ora, a parte che il voucher vale solo per mia figlia( figlia unica), scade a settembre 2021, ma soprattutto l’anno all’estero non sarà più possibile perchè può essere fatto solo in quarta superiore!Mi danno un voucher per un corso da farsi obbligatoriamente alla fine della scuola e per qualcosa di molto diverso.
Posso fare qualcosa per riavere i miei soldi?
Grazie
Gent.ma Sig.ra Monica, desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci contattato. Con riferimento a quanto segnalato, la informiamo che, nel caso di specie, l’attribuzione di un voucher da parte dell’organizzatore del viaggio si configura quale atto indebito non previsto né dalla normativa ordinaria (Codice del turismo) né da quella emergenziale (art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020). Tuttavia, la prospettiva recuperare le somme versate a titolo di corrispettivo appaiono legate all’intrapresa di un’apposita azione giudiziaria.
Sarei lieto di meglio illustrarle i termini della questione nel corso di un contatto telefonico al 347 8650234. In attesa di sentirla, la saluto cordialmente.
Buongiorno, io a gennaio 2020 ho prenatato 2 adulti e 1 15enne una crociera MSC ai caraibi con partenza 1 agosto + volo il tutto con Crocieraonline.com.
3200€ acconto iniziale, obbligato a pagare 2 acconto di €2000 a fine maggio e obbligato a saldare il 27/6/2020 pena annullamento e penale dell’importo totale salvo spostare la prenotazione su altra crociera MSC ai Caraibi nel 2021 con costi maggiorati del 50%. premesso che attualmente MSC ha ufficializzato il blocco fino al 31/7/2020 sono costretto a saldare ed a partire? Grazie
Buongiorno Antonio, desideriamo innanzitutto ringraziarti per averci contattato.
Con riferimento a quanto segnalato, la informiamo che ai sensi dell’art. 88 bis, comma 11, della legge n. 27 del 24.04.2020, il viaggiatore non ha l’obbligo di versare il corrispettivo a saldo del pacchetto turistico acquistato ma, anzi, ha la facoltà di recedere dal relativo contratto conservando il diritto al rimborso delle somme già corrisposte senza alcuna penale.
È pur vero che l’organizzatore del viaggio ha facoltà di procedere al rimborso anche mediante emissione di un voucher di pari valore e con validità annuale, ma va anche detto che tale “misura” ha già sollevato decise critiche da parte della Commissione europea e da parte dell’Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato per la sua contrarietà con la normativa comunitaria. Entrambe le istituzioni hanno pertanto sollecitato il Governo ad intraprendere le dovute misure ripristinatorie.
Al di là dei futuri e auspicabili mutamenti del quadro normativo, è in ogni caso possibile incardinare un procedimento giudiziario al fine di ottenere, in conformità con i principi dell’ordinamento, la disapplicazione della norma nazionale in favore di quella comunitaria e la conseguente restituzione delle somme versate a titolo di acconto e/o saldo. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al 347 8650234. Cordialmente
Buongiorno, ho acquistato a febbraio un pacchetto turistico con Longitravel per l’11 agosto a Santo Domingo.. qualche giorno fa la compagnia aerea ha annullato i voli e ha emesso a mio nome un voucher. So che c’e’ questa legge (ai sensi dell’art. 88 bis, comma 11, della legge n. 27 del 24.04.2020, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico senza alcuna penale e con diritto al rimborso ) che mi permette di recedere dal contratto senza pagare penali. Longitravel mi sta facendo impazzire per recuperare o un voucher o il rimborso, mi dicono che se ad agosto le frontiere domenicane sono aperte, io sono obbligata a partire altrimenti devo pagare penale. Ma non e’ cosi vero? a parte la legge che ho citato sopra che so che valeper i viaggi dall’11 marazo al 30 di settembre.. ma poi comunque il volo e’ stato annullato e se loro mi offrono un volo alternativo io posso non accettare, visto che le condizioni del contratto iniziali sono cambiati,giusto? Poi non capisco perche’ la compagnia aerea ha fatto un voucher a mio nome , secondo me lo doveva fare direttamente a Longitravel, ovviamente io ho comunicato il tutto a Longitravel, ma ad oggi non ho notizie.. mi dicono che mi diranno qualcosa solo 15 gg prima della partenza. Lei riesce a dirmi cosa posso fare per recuperare i miei soldi? Sono parecchi soldini. Grazie
Buongiorno Sabina, effettivamente, ai sensi della normativa emergenziale, da te correttamente richiamata, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico con diritto al rimborso senza alcuna penale. La Logitravel, in qualità di organizzatore, è tenuta quindi a restituire le somme versate ovvero ad emettere un voucher di pari valore e con validità annuale (termine prenotativo) entro il termine di 60 giorni successivi alla data di previsto inizio del viaggio.
Peraltro, sia la Commissione UE che l’Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato, eccepita la contrarietà della misura del voucher rispetto alla normativa comunitaria, hanno invitato il Governo ad intraprendere le dovute azioni ripristinatorie. La possibilità di recuperare le somme appare quindi legata ad futuro ed auspicabile intervento normativo, ovvero all’incardinamento di un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al numero 347 8650234. Grazie.
BUONGIORNO HO ACQUISTATO A DICEMBRE 6 BIGLIETTI ALITALIA PER CHICAGO (VERONA-ROMA-CHICAGO) ANDATA E RITORNO. IN APRILE MI E’ STATO COMUNICATO LA CANCELLAZIONE DEL VOLO ED IN DATA 14.04.2020 HO FATTO RICHIESTA DI RIMBORSO. OGGI 08/07/2020 HO CONTATTATO ALITALIA E MI HA RISPOSTO CHE IN BASE ALLA LEGGE 27 DEL 24.04.2020 NON HO DIRITTO AL RIMBORSO MA AD UN VOUCHER. PREMETTO CHE IN AMERICA ANDAVAMO PER LA LAUREA DI MIA FIGLIA, ORA NON HO INTESRESSE ANDARE E NEMMENO GIRARE DI QUA O DI LA PER RECUPERARE I SOLDI COL VOUCHER. POSSO RECUPERARE LA SOMMA SPESA O SOLO VOUCHER? ANCHE SE LA DOMANDA L’HO FATTA PRIMA DELLA DIVULGAZIONE DELLA LEGGE?
VI RINGRAZIO
DISTINTI SALUTI
Buongiorno Fabio, confermiamo che ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020, il vettore ha facoltà di procedere al rimborso anche mediante l’emissione di un voucher, di pari valore e con validità annuale, entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data di prevista partenza del volo.
Tuttavia, la misura del voucher, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria a tutela del passeggero (Regolamento CE n. 261/2004), ha già suscitato pronunce negative sia da parte della Commissione europea che da parte dell’autorità nazionale per la concorrenza e il mercato (AGCM). Probabile, dunque, che nel prossimo futuro i titolari di voucher possano richiederne la conversione in denaro.
Infine, trattandosi del vettore aereo Alitalia SAI, attualmente sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, la procedibilità di un’eventuale azione recuperatoria appare legata alla imminente costituzione della nuova società Alitalia TAI (Alitalia – Trasporto Aereo Italiano) e alla eventuale assunzione di responsabilità di quest’ultima verso i passeggeri in possesso di biglietti/voucher non fruiti a causa del COVID-19.
Suggeriamo quindi di attendere ancora qualche tempo onde (ri)valutare la situazione alla luce delle condizioni che accompagneranno la nascita del nuovo soggetto giuridico. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche al n. 3478650234. Grazie, cordialmente.
Buongiorno, a Gennaio ho prenotato un viaggio per l’Egitto – Marsa Alam tramite il sito lastminute.com, versando un acconto e prevedendo poi il saldo un mese prima della partenza, stabilita per fine settembre. Ad oggi, date le limitazioni imposte e il periodo di quarantena fiduciaria che sarebbe necessario rispettare al rientro dal viaggio, non sono più interessato ad effettuare tale viaggio, tuttavia l’accesso all’area clienti del sito non risulta possibile, così come contattare telefonicamente il servizio clienti. Molti clienti del servizio risultano nella mia stessa situazione. Come posso comportarmi in questo caso?
Grazie mille
Buongiorno Marco, ai sensi dell’art. 88 bis, comma 11, della legge n. 27 del 24.04.2020, il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio per motivi legati alla pandemia comunicando tempestivamente tale volontà all’organizzatore o all’intermediario di viaggio (rispettivamente tour operator o agenzia di viaggio) mediante apposita comunicazione scritta. Nel caso di specie, è importante riuscire ad accedere l’area personale ovvero comunicare con un addetto usando il proprio ID booking o, ancora, inoltrando una mail all’indirizzo customercare@lastminute.com. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa anche telefonicamente al n. 3478650234. Cordialmente
Buongiorno,
Il 14 Marzo 2020 sarei dovuto partire con tutta la famiglia per il ns viaggio di nozze. L’itinerario prevedeva Crociera ai Caraibi di 7gg con MSCve successivamente un soggiorno di 7gg in repubblica Dominicana con Eden Viaggi. Per ovvie ragioni Covid il viaggio non si è potuto fare, il Governo aveva appena attivato il periodo di lock down.
Ad oggi non abbiamo fatto alcuna di rimborso su consiglio dell’agenzia ma non abbiamo ricevuto da parte di Eden o MSC alcuna comunicazione. Come devo procedere? Posso richiedere il rimborso totale? Devo fare richiesta per avere i voucher o vengono emessi in automatico?
Grazie
Buonasera Emanuele, suggerisco di procedere con la richiesta di rimborso da inoltrare per iscritto ad entrambi i soggetti (Eden Viaggi ed MSC) la prima in qualità di intermediaria (e probabilmente anche di tour operator relativamente alla vendita del soggiorno in Repubblica Dominicana) la seconda in qualità di organizzatore del viaggio (crociera). Entrambi i soggetti, peraltro, potranno evadere la richiesta mediante emissione di un voucher di pari valore e con validità 18 mesi non rifiutabile dal passeggero ma convertibile in danaro qualora al termine del periodo di validità il titolare non lo abbia utilizzato né impiegato (art. 88-bis legge n. 27 del 24.04.2020, come modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità informativa anche al numero (gratuito) 347 8650234. Grazie, saluti.
Salve, prima della situazione covid ho prenotato un viaggio di nozze presso un agenzia di viaggi.
Il viaggio comprende un pacchetto con voli e pernottamenti a new York Orlando e Miami e poi una crociera che partiva da Miami che questa dovrebbe essere già annullata ora io posso annullare tutto il viaggio anche perché non è più il viaggio che volevo senza la crociera e a parte il fatto della grave situazione degli stati uniti??
Con riferimento a quanto segnalato, qualora lei intendesse recedere preventivamente dal contratto di viaggio di nozze dovrà comunicare tempestivamente tale volontà mediante apposito messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’agenzia avendo cura di inoltrarlo da un account anch’esso di posta elettronica certificata.
Nel testo dovrà essere esplicitato che “il recesso è esercitato ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020”.
Peraltro, laddove l’agenzia ritenga (legittimamente) di procedere al rimborso mediante emissione di un voucher, precisiamo che, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020 (come modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020), in caso di mancato utilizzo nel corso del periodo di validità (18 mesi) il titolare potrà richiederne la conversione in danaro e l’agenzia dovrà provvedervi.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza.
bloccato in brasile dal 7 maggio2020 data del volo,dopo diversi tira e molla e svariate richieste di rimborso totale del viaggio,l’agenzia dopo 4 mesi mi propone un voucer,sia che richiedano per me il rimborso presso la compagnia aerea o mi emettano il voucer,l’agenzia mi chiede commissione di 30 euro,è corretto questo comportamento? dimenticavo,mi e stata calcolata stessa commissione per la procedura di pagamento quando ho prenotato il volo,capisco che nessuno prevedeva il covid 19,ma a me da tanto fastidio pagare per avere il nulla o adirittura per avere indietro i miei soldi.ringrazio anticipatamente
Gent.mo Sig. Girotto,
Con riferimento a quanto segnalato, Le confermiamo che, laddove il vettore ritenga (legittimamente) di procedere al rimborso mediante emissione di un voucher, è d’uopo precisare che, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020 (come modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020), in caso di mancato utilizzo nel corso del periodo di validità (12 mesi) il titolare potrà richiederne la conversione in danaro e il vettore aereo dovrà provvedervi entro 14 giorni dalla richiesta.
Il voucher dovrà essere del medesimo importo di quanto pagato al momento dell’acquisto del biglietto e non sarà applicabile alcuna penale. Nel caso specifico, dunque, la richiesta dell’agenzia appare illegittima.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza.
Ho prenotato con Costa crociere tramite agenzia 7 notti dal 30 05 2020 al 06 06 2020 il viaggio è stato sospeso ho chiesto rimborso non ho avuto risposta cosa posso fare grazie
Buonasera Giancarlo, ai sensi della vigente normativa, Costa Crociere avrebbe dovuto provvedere al rimborso del corrispettivo (anche nella forma del voucher) entro il termine di 60 giorni successivi alla data di prevista partenza, attraverso il tramite dell’agenzia di viaggio che ha curato la vendita del pacchetto turistico. Per meglio valutare i termini della questione sarebbe necessario acquisire una serie di ulteriori informazioni anche telefonicamente al numero 3478650234 al quale dunque restiamo a disposizione per i dovuti approfondimenti. Grazie, a presto.
Buongiorno, ho prenotato un viaggio per la Norvegia per il periodo 16/23 luglio 2020 che non è stato possibile effettuare in quanto il luogo di destinazione aveva bloccato gli ingressi causa emergenza COVID. Inizialmente l’organizzatore aveva prospettato il rinvio ad altra data ma poi il 16 settembre u.s. ha trasmesso il voucher per il rimborso. Poichè non ho ricevuto alcuna comunicazione di recesso sino alla ricezione del voucher, non essendo stato rispettato il termine del 31 luglio 2020 chiaramente previsto dall’art 88 bis del DL 18/20 come data in cui l’emissione del voucher non richiedesse alcuna forma di accettazione, posso rifiutarmi di accettare il voucher e richiedere il rimborso della somma?
Buonasera Sandro, purtroppo, ai sensi della vigente normativa emergenziale, il passeggero non può rifiutare il voucher emesso dall’organizzatore del viaggio in alternativa al rimborso, salvo il diritto di chiedere la restituzione delle somme alla scadenza del periodo di validità (18 mesi). Peraltro, con riferimento alla questione della mancata comunicazione del recesso entro il termine di legge, si tratta di un aspetto formale sul quale sarebbe azzardato fondare un’azione recuperatoria atteso che la situazione di sopravvenuta impossibilità era comunque nota ad entrambe le parti del rapporto contrattuale. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al n. 347 8650234. Grazie.
Buongiorno,
il nostro Istituto scolastico aveva organizzato un viaggio di istruzione che, in seguito all’emanazione del DPCM 6/2020, è stato annullato e si è chiesta la restituzione dell’acconto versato in precedenza all’Agenzia di viaggi.
In data 25.03.2020 l’Agenzia ha risposto alla nostra richiesta emettendo un voucher (al netto della quota assicurativa) utilizzabile per la durata di un anno dall’emissione.
In data 30/04/2020 però la legge 27/2020, che converte in legge il DL 18/2020, enuncia all’A
art.88 bis, comma 8, le seguenti disposizioni :
” 8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.”
A questo punto, dal momento che le classi coinvolte nel suddetto viaggio erano tutte classi terminali, il ns Istituto si è rivolto all’Agenzia chiedendo l’annullamento del voucher e il rimborso dell’acconto.
L’Agenzia però rifiuta la richiesta contestando che, essendo la norma espressa nell’art.88/bis-legge 27/2020 , entrata in vigore dal 30/04/2020, non risulta applicabile agli atti posti in essere in precedenza quali l’emissione del voucher.
Ciò premesso, la scuola può pretendere il rimborso dal momento che ha già proceduto con il rimborso delle famiglie?
Gent.ma Daniela,
desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci contattato e ci scusiamo per il tardivo riscontro.
Con riferimento a quanto segnalato, al fine di meglio valutare i termini della questione, le chiedo cortesemente di volerci contattare al numero (gratuito) 347 8650234 per i dovuti approfondimenti. A presto, grazie.
Salve,
a me il tour operator (un’agenzia on line), a seguito dell’annullamento della crociera, mi ha inviato un voucher (1.600 €) emesso in data 11/8/2020, che ha validità 18 mesi; inizialmente ne aveva inviato uno con validità 12 mesi.
Visto l’andamento epidemiologico, posso sin d’ora chiederne il rimborso o devo attendere la scadenza del voucher, ossia 11/2/2022?
Buonasera Luigi e grazie per averci contattato. Nel merito, se la cancellazione è stata disposta dalla compagnia di navigazione in data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020 (come modificato dalla legge n. 77 del 17.07.2020), lei ha diritto al rimborso pecuniario senza obbligo di accettare eventuali soluzioni alternative. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Saluti
Buongiorno. La compagnia ha emesso il vaucher (scadenza 31.12.2021) , Dovendo recedere mi richiede di legare il voucher ad una partenza 2021(prenotazione qualsiasi) per procedere alla cancellazione e alla restituzione dell’importo da cui vanno decurtate, però. le spese dell’apertura della pratica e della relativa garanzia(?).
Non è invece, tenuta a restituirmi l’intero importo?
Posso aspettare la scadenza del voucher ed ottenere la restituzione di quanto integralmente versato?
Buongiorno Lia, con riferimento alla vicenda segnalata, suggerirei di attendere la decorrenza del termine di validità del voucher per poterne richiedere, secondo quanto previsto dall’art. 88 bis della legge n. 27/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020, il controvalore in danaro senza alcuna decurtazione. A tal fine, qualche giorno prima della scadenza, sarà sufficiente presentare al soggetto emittente una richiesta scritta, inoltrata preferibilmente a mezzo raccomandata a/r o via PEC, e questi dovrà provvedervi entro i successivi quattordici giorni. In caso di complicazioni, non esiti a contattarci per valutare il da farsi. Cordialmente
Buonasera, in caso di scadenza annuale del voucher in possesso con validità 12 mesi, è possibile che lo stesso possa essere nuovamente prorogato dall’ agenzia di viaggi che lo ha emesso di ulteriori mesi 12 ? Si dovrà accettare e zitti oppure si puo richiede il contravalore in denaro attenendosi previso art.88 L.27/2020 . Io al momento ho inoltrato richiesta agenzia , vedremo come mi risponderanno e poi sarò pronto a contattarvi per valutare cosa fare.
Buongiorno Franco, direi proprio di no; l’art. 88 bis L. 27/2020 (come modificato dalla L. 77/2020) prevede la restituzione del controvalore in danaro dell’importo incorporato nel voucher senza possibilità di deroghe o proroghe. In caso di comportamenti ostruzionistici o altrimenti inadempienti da parte dell’organizzatore del viaggio e/o dell’intermediario, si potrebbe agire in via recuperatoria. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore evenienza. Grazie, un saluto.
Bongiorno, a marzo dello scorso anno ho saldato un viaggio guidato di gruppo in Irlanda, a seguito della sopravvenuta emergenza coronavirus il viaggio è stato annullato dal tour operator che ha emesso un voucher per il totale da me saldato con scadenza dicembre 2021. Sto tentando di contattare il tour operator per capire che alternative ho (prenotazione di un nuovo viaggio in vista dell’estate o rimborso) ma non ottengo alcuna risposta. Li contatterò tramite PEC, quali sono le mie alternative e cosa posso richiedere? Premetto che si tratta di un tour operator importate di cui mi sono già servita in passato.
Grazie
Gent.ma Rita,
ai sensi dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24.04.2020 (come modificato dalla legge n. 77 del 17.07.2020), qualora non impiegato entro il termine di validità dei 18 mesi, il voucher emesso in relazione ad un pacchetto turistico diventa rimborsabile alla scadenza dietro semplice richiesta scritta da inoltrare al soggetto emittente (nel caso di specie, il tour operator).
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche telefonico al n. 347 8650234. Un saluto