Coronavirus: rimborso viaggi, voli e crociere

A fronte delle nuove e recenti limitazioni agli spostamenti connesse alla classificazione delle Regioni in rosso o arancione, i vettori aerei, marittimi e stradali nonché i tour operator, sono obbligati a rimborsare i corrispettivi incamerati per la vendita dei servizi turistici o di trasporto senza possibilità di emettere voucher e senza alcuna penale.

 

I titolari di biglietti di viaggio (aerei, marittimi, ferroviari, stradali), di pacchetti turistici, di crociera o di altri contratti del turismo, che siano impediti alla partenza in ragione delle nuove e recentissime misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19, disposte dagli ultimi DPCM a protezione della salute dei cittadini, hanno diritto di ottenere il rimborso dei corrispettivi versati inoltrando direttamente una richiesta scritta ai soggetti fornitori dei servizi acquistati ovvero, se del caso, alle agenzie di viaggio.

 

In caso di negata restituzione delle somme o di offerta alternativa di voucher, è possibile agire in via recuperatoria nei confronti del vettore o del tour operator per l’ottenimento di quanto versato.

 

Normativa emergenziale in materia di rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

È possibile annullare i viaggi, i soggiorni e le crociere prenotate a causa dell’emergenza Coronavirus ottenendo il rimborso dei corrispettivi versati? Vediamo nel dettaglio la situazione della normativa emergenziale quale contenuta nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come recentemente modificata dalla legge n. 77 del 17.07.2020 (c.d. Decreto Rilancio)

 

Titolari di biglietti di trasporto, contratti di viaggio o di soggiorno

L’art. 88-bis della legge n. 27 del 24.04.2020 stabilisce in favore dei soggetti intestatari di titoli di trasporto, di contratti di viaggio o di soggiorno, impossibilitati a fruire delle relative prestazioni in ragione della efficacia e attualità delle misure di contenimento, l’applicabilità dei rimedi previsti dall’art. 1463 del Codice civile (Impossibilità totale della prestazione) e dall’art. 41 del Codice del turismo (Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto) rispettivamente per i contratti di trasporto e per i contratti di pacchetto turistico e di crociera.

 

Vettori (aerei, marittimi, ferroviari, stradali), organizzatori e agenzie di viaggio, strutture ricettive.

La disposizione contempla, altresì, le ipotesi di recesso ed annullamento dei contratti di trasporto, di viaggi, di soggiorno nonché quelli relativi ai pacchetti turistici ad opera dei vettori (comma 4), delle strutture ricettive (comma 5) e degli organizzatori del viaggio (comma 7). Anche per tali soggetti sussiste la facoltà di invocare la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell’art 1463 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo) e di procedere dunque al rimborso di quelle già eseguite optando discrezionalmente per una delle seguenti modalità alternative:

 

  1. restituzione delle somme detenute a titolo di acconto e/o saldo;
  2. offerta di un servizio di qualità equivalente, superiore o inferiore (in tale ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo);
  3. emissione di un voucher di importo pari al rimborso spettante e con validità annuale (termine prenotativo).

 

Quanto alle tempistiche, si prevede che la comunicazione al vettore o all’organizzatore del viaggio da parte dei soggetti interessati avvenga nel termine di 30 giorni dalla cessazione delle misure di contenimento (impeditive del viaggio) o dalla data di prevista partenza del volo.

Il vettore e l’organizzatore del viaggio procedono al rimborso del corrispettivo versato o all’emissione del voucher non appena ricevuti i rimborsi o i vouchers dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 14 giorni dalla data di esercizio di recesso, ciò anche nel caso in cui il titolo di viaggio o il pacchetto sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.

 

A seguito della comunicazione di recesso e dei conseguenti effetti estintivi delle reciproche obbligazioni, il viaggiatore non è più tenuto ad adempiere alle prestazioni di pagamento ancora dovute in vigenza di contratto. Correlativamente, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio non possono pretendere il pagamento di ulteriori somme a saldo di importi ormai non più dovuti essendo invece tenuti al rimborso delle somme fino a quel momento incamerate a titolo di acconto ovvero, alternativamente, all’emissione di un voucher di pari importo.

Il valore del voucher deve corrispondere alle somme spettanti al viaggiatore a titolo di rimborso nel momento in cui egli comunica la risoluzione del o il recesso dal contratto.

Con la norma dettata al comma 11 viene esteso il meccanismo del recesso/annullamento e conseguente rimborso/voucher a tutti i rapporti inerenti ai contratti di viaggio, soggiorno o trasporto con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a prestazioni da effettuarsi nel territorio nazionale o all’estero o in favore di contraenti provenienti dall’estero quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza da Covid-19. Anche in tali casi la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per 12 mesi (se relativo a titoli di viaggio) ovvero 18 mesi (se relativo a pacchetti turistici).

 

In ogni caso, l’emissione del voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 12).

 

Rimborsabilità del voucher

Accogliendo le raccomandazioni provenienti dalla Commissione UE, il legislatore nazionale ha previsto (comma 12-bis) la rimborsabilità del voucher qualora non siano stati utilizzati né impiegati durante il relativo periodo di validità (12 o 18 mesi). In tali casi, a richiesta del titolare, il soggetto emittente deve provvedervi entro i successivi 14 giorni.

 

Disposizioni relative a viaggi scolastici e iniziative di istruzione.

A seguito della sospensione dei viaggi scolastici e delle altre iniziative di istruzione disposta dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l’organizzatore di viaggio o il vettore procede al rimborso pecuniario o mediante voucher in favore del contraente (amministrazione scolastica o soggetto privato) non appena ricevuti i rimborsi o i vouchers dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

È sempre corrisposto il rimborso con restituzione delle somme versate (senza voucher) quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione si riferisce alla scuola dell’infanzia ovvero alle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

 

I legali di Viaggiare Tutelato sono sempre a disposizione per valutare specifici casi e/o richieste di assistenza.

 

 

 

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