Come riconoscere una prenotazione da una che invece non lo è:

 

Capita frequentemente di dover effettuare una prenotazione per un posto a teatro, un tavolo al ristorante, una stanza d’albergo o un volo aereo. Vediamo quali sono gli aspetti essenziali e le peculiarità che caratterizzano questo “istituto” così spesso frequentato.

La prenotazione può essere definita come un rapporto giuridico preparatorio alla conclusione di un successivo contratto. Finalità comune ad ogni prenotazione è quella di riservare per sé o per altri, anticipandoli nel tempo, gli effetti di una volontà negoziale già formata (in tutto o in parte) ma non ancora pronta a vincolarsi.

La prenotazione in quanto tale non gode di una specifica regolamentazione.

Il nostro ordinamento tuttavia conosce una varietà di strumenti giuridici aventi finalità del tutto simili che il codice civile disciplina in relazione a determinate fattispecie di contratto.

Tra questi vi sono, ad esempio, il contratto preliminare (artt. 1531 e 2932 cod. civ.); l’opzione (art. 1331 cod. civ.); la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.); il patto di prelazione (art. 1566 cod. civ.).

In ambito turistico la prenotazione rinviene la sua regolamentazione negli usi e nelle prassi commerciali adottate dalle imprese operanti nel settore. Alberghi, agenzie di viaggio, aziende di trasporto, hanno sempre fatto ricorso a questo strumento per avvicinare l’offerta dei propri servizi alla domanda presente sul mercato, sia quello fisico sia quello digitale.

 

Prenotazione alberghiera

 

In materia di prenotazioni alberghiere è bene operare una distinzione tra prenotazioni che costituiscono effettivamente un autonomo rapporto preparatorio da quelle che, pur identificate con lo stesso termine, indicano invece già l’avvenuta conclusione di un contratto (prenotazioni che non sono prenotazioni).

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due tesi distinte e contrapposte.

Secondo una prima tesi, la prenotazione sarebbe un atto unilaterale con il quale il cliente accetta l’offerta di alloggio resa pubblica dall’albergatore. Con l’accettazione, quindi, si perfezionerebbe lo schema previsto dall’art. 1336 cod. civ., secondo cui “L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

In altri termini, con la prenotazione il cliente accetterebbe l’offerta dell’albergatore concludendo con questi un vero e proprio contratto. Una volta concluso il contratto, un’eventuale disdetta da parte del cliente rappresenterebbe un’ipotesi di recesso unilaterale dal contratto stesso con conseguente obbligo di tenere indenne l’albergatore per il mancato guadagno.

Questa impostazione, considerata troppo gravosa per il cliente, ha progressivamente lasciato il campo ad una tesi più rispettosa dell’equilibrio degli interessi coinvolti.

Infatti, in questa nuova prospettiva, la prenotazione alberghiera è concepita come un contratto:

  • atipico (in quanto privo di espressa e specifica regolamentazione legislativa);
  • consensuale (in quanto necessita del consenso di entrambe le parti cliente/albergatore)
  • unilaterale (in quanto farebbe sorgere un obbligo solo in capo all’albergatore)
  • gratuito (in quanto il viaggiatore non versa alcun corrispettivo a fronte dell’obbligo dell’albergatore di riservare l’alloggio)
  • preparatorio (in quanto volto alla formazione di un successivo e rapporto contrattuale)

A carico del cliente vi sarebbe solo l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale disdetta, in ossequio al principio di buona fede e correttezza nei rapporti precontrattuali e contrattuali (art. 1337 e 1375 cod. civ.).5

Generalmente, la prenotazione contiene un termine temporale entro cui il contratto di alloggio deve essere stipulato. Tale termine ha natura di termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. Ciò vuol dire che decorso tale termine, ove il cliente non abbia stipulato il contratto di alloggio, la prenotazione deve intendersi risolta.

Se è vero che la prenotazione è tendenzialmente un contratto gratuito, è anche vero che nella prassi la struttura alberghiera è libera di richiedere un pagamento anticipato da imputarsi al prezzo del servizio, pagabile a mezzo bonifico ovvero mediante addebito sulla carta di credito del cliente.

Attenzione però: qualora alla prenotazione si accompagni, a favore dell’albergatore, la corresponsione di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che si sia stipulato un contratto preliminare fonte di obbligazioni per entrambe le parti.

 

Prenotazione aerea

 

Fino agli anni ‘90, per prenotare un volo occorreva contattare telefonicamente il centro prenotazioni di una compagnia aerea o recarsi presso una sua agenzia. In quei tempi, la prenotazione si configurava effettivamente come un rapporto preparatorio ad un successivo acquisto del biglietto (contratto di trasporto). Al cliente veniva comunicato il codice della prenotazione ed il relativo termine di validità (di 48 o 72 ore) entro cui procedere all’acquisto del biglietto.

Con la progressiva e definitiva trasmigrazione dell’offerta aerea su internet, la prenotazione ha perso i suoi connotati di rapporto anticipatorio finendo per coincidere con la conclusione del contratto di trasporto aereo. Infatti, oggi i clienti/consumatori/passeggeri provvedono autonomamente a ricercare l’offerta più conveniente, a selezionare la combinazione di voli, di date e di orari confermando la prenotazione con il contestuale pagamento del corrispettivo.

In questo senso, l’espressione “prenotazione confermata” utilizzata dal legislatore europeo nel Regolamento (CE) n. 261/2004 (istitutivo di norme comuni relative ad un sistema di compensazione e assistenza al passeggero per negato imbarco, cancellazione volo e ritardo prolungato nei trasporti aerei) non deve intendersi riferita ad una prenotazione vera e propria ma semplicemente ad un modo di essere del contratto aereo.

 

Prenotazione del pacchetto turistico

 

Anche l’art. 36 del Codice del turismo, che elenca gli elementi che devono essere presenti all’interno del contratto di vendita di pacchetti turistici, utilizza in maniera impropria il termine prenotazione.

Il punto d) di tale articolo prevede che l’importo da versare a titolo di caparra all’atto della prenotazione non possa superare il 25% del prezzo del pacchetto turistico. E che con ciò si perfezioni un contratto e non già una prenotazione, lo si desume dal prosieguo della disposizione. Vengono infatti esclusi gli effetti di cui all’art. 1385 cod. civ. nel caso in cui avvenga un recesso dipendente da un fatto non imputabile ovvero giustificato dal grave inadempimento della controparte. In simili evenienze l’albergatore non potrà ritenere la caparra mentre il cliente non potrà richiedere il doppio di quanto versato.

 

 

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