In ambito europeo, la tutela dei passeggeri di nave (via mare e per vie navigabili interne) è affidata al Regolamento (UE) n. 1177/2010.
Tale Regolamento assicura diritti di informazione, di assistenza e compensazione economica simili a quelli già previsti per il trasporto aereo
Particolare attenzione è riservata ai passeggeri di nave con disabilità o a ridotta mobilità sia con riferimento al transito nei terminali portuali che durante la permanenza a bordo delle navi.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica ai trasporti passeggeri di nave con porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione.
La normativa europea trova applicazione anche nel caso in cui il trasporto passeggeri origini da un porto d’imbarco extra UE e si concluda in un porto di sbarco nel territorio di uno Stato membro a condizione però che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione.
Nel caso in cui il servizio di trasporto abbia come finalità esclusiva lo svago e/o la ricreazione, sia completo di alloggio ed altri servizi e si protragga per più di due giorni, viene qualificato come “crociera”.
La normativa si estende quindi alle sole crociere con porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro.
Tuttavia, alle crociere non si applicano importanti disposizioni riguardanti il “trasporto alternativo”, i “rimborsi” per le cancellazioni e le “compensazioni economiche” in caso di ritardo all’arrivo.
Ciò in quanto il contratto di crociera rinviene una più pregnante tutela nell’ambito del Codice del Turismo e della correlata disciplina del pacchetto turistico e del danno da vacanza rovinata.
Diritti di informazione
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore marittimo (o il gestore portuale) deve informare i passeggeri quanto prima e comunque non oltre trenta minuti la prevista partenza, della situazione e del prevedibile nuovo orario di partenza ed arrivo.
Il vettore marittimo (o il gestore portuale) ha l’obbligo, inoltre, di assicurare che le persone con disabilità o a ridotta mobilità ricevano le medesime informazioni in formato loro accessibile.
Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate
In caso di cancellazione o di ritardo superiore a 90 minuti rispetto alla prevista partenza, il vettore deve offrire gratuitamente spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa. L’obbligo può essere disatteso laddove non siano disponibili generi di ristoro ovvero non possano ragionevolmente essere forniti.
Nel caso il ritardo o la cancellazione renda necessario un soggiorno di una o più notti, e sempreché sia fisicamente possibile, il vettore marittimo deve provvedere anche ad una adeguata sistemazione per i passeggeri, o a bordo di una nave ovvero sulla terraferma. In tale ultimo caso il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.
Trasporto alternativo e rimborso
Quando si prevede ovvero si verifica una cancellazione o un ritardo superiore a 90 minuti rispetto alla prevista partenza, il vettore deve immediatamente offrire al passeggero la scelta tra:
- trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili non appena possibile
- rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, il ritorno gratuito verso il punto di partenza non appena possibile
Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni in contanti, mediante bonifico bancario, versamento o assegno bancario.
Diritto a compensazione economica
Il Regolamento stabilisce il diritto del passeggero di chiedere una compensazione economica pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo che sia almeno:
- 1 ora per un trasporto di durata fino a 4 ore;
- 2 ore per un trasporto di durata compreso fra 4 e 8 ore;
- 3 ore per un trasporto di durata compreso fra 8 e 24 ore; oppure
- 6 ore per un trasporto superiore a 24 ore.
Se l’entità del ritardo supera il doppio dei limiti su citati allora la compensazione economica sale fino al 50% del prezzo del biglietto.
La compensazione economica è calcolata con riferimento a quanto effettivamente pagato dal passeggero per il servizio di trasporto ed è rapportata al costo della singola tratta ritardata o cancellata.
Il Regolamento (UE) 1177/2010 non pregiudica i diritti dei passeggeri di nave di proporre ulteriori azioni risarcitorie per danni derivanti da cancellazioni o ritardi dei servizi di trasporto marittimi e crociere conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
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