<em><strong>Ritardo</strong></em> Tratta Marittima

Ritardo tratta marittima

Diritti all’Informazione

In caso di ritardo alla partenza, il vettore marittimo (o il gestore portuale) deve informare i passeggeri quanto prima, e comunque non oltre trenta minuti la prevista partenza, della situazione e del prevedibile nuovo orario di partenza e di arrivo.

Il vettore marittimo (o il gestore portuale) ha l’obbligo, inoltre, di assicurare che le persone con disabilità o a ridotta mobilità ricevano le medesime informazioni in formato loro accessibile.

Diritto all’Assistenza

In caso di ritardo superiore a 90 minuti rispetto alla prevista partenza, il vettore marittimo deve offrire gratuitamente spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa.
L’obbligo può essere disatteso solo laddove non siano disponibili generi di ristoro ovvero non possano ragionevolmente essere forniti.

Ove si renda necessario un soggiorno di una o più notti, e sempreché sia fisicamente possibile, il vettore deve anche provvedere ad una adeguata sistemazione per i passeggeri, o a bordo di una nave ovvero sulla terraferma. In tale ultimo caso il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.

Quando si prevede, ovvero si verifica, un ritardo superiore a 90 minuti rispetto alla prevista partenza, il vettore deve immediatamente offrire al passeggero la scelta tra:

✓  trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili non appena possibile
✓  rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, il ritorno gratuito verso il punto di partenza non appena possibile

Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni in contanti, mediante bonifico bancario, versamento o assegno bancario.

Diritto a compensazione economica

Il Regolamento stabilisce il diritto del passeggero di chiedere una compensazione economica pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo all’arrivo che sia almeno:

  • 1 ora per un trasporto di durata fino a 4 ore
  • 2 ore per un trasporto di durata compreso fra 4 e 8 ore
  • 3 ore per un trasporto di durata compreso fra 8 e 24 ore
  • 6 ore per un trasporto superiore a 24 oreSe l’entità del ritardo supera il doppio dei limiti su citati allora la compensazione economica sale fino al 50% del prezzo del biglietto.

La compensazione economica è calcolata con riferimento a quanto effettivamente pagato dal passeggero per il servizio di trasporto ed è rapportata al costo della singola tratta ritardata.

Non spetta la compensazione se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Focus

L’importanza di un servizio gratis!

Viaggiare Tutelato promuove la conoscenza della normativa a tutela dei diritti dei viaggiatori e favorisce l’accesso, privo di costi, ai propri servizi di consulenza ed assistenza legale qualificata.
I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.

Compensazione per <strong><em>Ritardo</strong></em> Tratta Marittima

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