<em><strong>Crociere</strong></em> Difformi

Crociere difformi

Con il contratto di crociera, l’armatore (soggetto organizzatore) si obbliga ad fornire una prestazione comprensiva di trasporto, alloggio, vitto, intrattenimento, escursioni, ecc., in favore del passeggero crocierista.

La struttura del contratto di crociera risulta pertanto molto simile a quella del pacchetto turistico nel quale, come noto, sono sempre combinati almeno due elementi tra alloggio, trasporto o altro servizio accessorio.

Per questa ragione, alle crociere si applica la medesima normativa prevista per il pacchetto turistico, con la conseguenza che ai passeggeri crocieristi spettano le stesse tutele e gli stessi diritti riservati ai turisti-vacanzieri.

Nel caso in cui la crociera sia difforme rispetto alle caratteristiche promesse, relativamente, ad esempio, alla qualità dell’alloggiamento od alla puntualità del trasporto aereo utilizzato per raggiungere il punto d’imbarco, oppure, alla qualità dei servizi accessori,  sorge a carico del tour operator un obbligo risarcitorio.

Il tour operator (armatore organizzatore del viaggio) è il soggetto in ogni caso obbligato a risarcire il passeggero dei danni subiti in relazione all’inadempimento (parziale o totale) delle diverse prestazioni turistiche che compongono la crociera anche nel caso in cui la responsabilità sia imputabile a soggetti terzi della cui opera l’armatore si sia comunque avvalso.

Per effetto dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni turistiche, il crocierista può subire due tipologie di danni:

  • un danno patrimoniale ->  pregiudizio economico per sopravvenuto squilibrio nel rapporto prezzo-qualità
  • un danno non patrimoniale -> pregiudizio al benessere psico-fisico conseguente al mancato godimento della vacanza, al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta  (ad esempio, l’irripetibilità delle occasioni perdute durante un viaggio di nozze in crociera)

Per quanto riguarda il ristoro del danno patrimoniale, il crocierista può domandare la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto pagato relativamente alle prestazioni non ancora ricevute, nonché la riduzione del prezzo per le prestazioni difformi comunque ricevute anche se non gradite.

Per quanto attiene invece alla riparazione del danno non patrimoniale, il viaggiatore, in aggiunta al ristoro del pregiudizio economico (danno patrimoniale) può chiedere il risarcimento anche per il disagio psicofisico sofferto in conseguenza della mancata realizzazione del programma di vacanza.

Attenzione!
Il danno da vacanza rovinata si configura solo se l’inesatta esecuzione delle prestazioni turistiche o l’inadempimento sia di non scarsa importanza. Deve quindi trattarsi di un danno non irrisorio che supera la normale soglia di tollerabilità.

Attenzione!

  • Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata tempestivamente dal crocierista per mezzo di reclamo presentato al personale di bordo affinché l’armatore organizzatore possa porvi rimedio.
  • Anche se non obbligatorio, è raccomandabile l’inoltro di un ulteriore reclamo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all’indirizzo della compagnia di navigazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
  • Il diritto al risarcimento del danno deve essere azionato entro due anni dalla data di rientro nel luogo della partenza.

Focus

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Risarcimento per <strong><em>Crociera Difforme</strong></em>

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