<em><strong>Cancellazione</strong></em> Tratta Marittima
Diritti all’Informazione
In caso di cancellazione della tratta, il vettore marittimo (o il gestore portuale) deve informare i passeggeri quanto prima, e comunque non oltre trenta minuti dalla prevista partenza, della situazione e del prevedibile nuovo orario di partenza e di arrivo.
Il vettore marittimo (o il gestore portuale) ha l’obbligo, inoltre, di assicurare che le persone con disabilità o a ridotta mobilità ricevano le medesime informazioni in formato loro accessibile.
Diritto all’Assistenza
Ai passeggeri interessati da una cancellazione del passaggio marittimo, il vettore deve offrire gratuitamente spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa. L’obbligo può essere disatteso solo laddove non siano disponibili generi di ristoro ovvero non possano ragionevolmente essere forniti.
Ove si renda necessario un soggiorno di una o più notti, e sempreché sia fisicamente possibile, il vettore deve anche provvedere ad una adeguata sistemazione per i passeggeri, o a bordo di una nave ovvero sulla terraferma. In tale ultimo caso il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti.
Quando si prevede, ovvero si verifica, una cancellazione, la compagnia di navigazione deve immediatamente offrire al passeggero la scelta tra:
✓ trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili non appena possibile
✓ rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, il ritorno gratuito verso il punto di partenza non appena possibile
Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni in contanti, mediante bonifico bancario, versamento o assegno bancario.