Navi e <em><strong>Crociere</strong></em>

Navi e crociere

Disservizi <strong><em>marittimi</strong></em>

Nell’ambito del trasporto marittimo passeggeri, i disservizi più ricorrenti sono la cancellazione della tratta, il ritardo prolungato alla partenza e/o all’arrivo, e il diniego di imbarco.
Frequenti sono anche gli infortuni alle persone e i danneggiamenti ai bagagli ed ai veicoli trasportati. La tutela dei diritti dei viaggiatori è assicurata dal Regolamento (CE) n° 1177/2010 e dal Regolamento (CE) n° 392/2009.

Termine di prescrizione dell’Azione risarcitoria
L’azione per il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite da un passeggero (o per il decesso) o per la perdita o il danneggiamento dei bagagli e dei veicoli si prescrive nel termine di 2 anni.

Disservizi <strong><em>marittimi</strong></em>

Nell’ambito del trasporto marittimo passeggeri, i disservizi più ricorrenti sono la cancellazione della tratta, il ritardo prolungato alla partenza e/o all’arrivo, e il diniego di imbarco.
Frequenti sono anche gli infortuni alle persone e i danneggiamenti ai bagagli ed ai veicoli trasportati. La tutela dei diritti dei viaggiatori è assicurata dal Regolamento (CE) n° 1177/2010 e dal Regolamento (CE) n° 392/2009.

Termine di prescrizione dell’Azione risarcitoria
L’azione per il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite da un passeggero (o per il decesso) o per la perdita o il danneggiamento dei bagagli e dei veicoli si prescrive nel termine di 2 anni.

Navi e Crociere

Normativa legale

Diritti dei Passeggeri nel trasporto Marittimo

Diritto a <strong><em>Compensazione Economica</em></strong>

Nell’ambito del trasporto passeggeri via mare o per vie navigabili interne è prevista una forma di compensazione economica in ipotesi di ritardo all’arrivo della nave a destinazione solo nel caso in cui il ritardo superi determinate soglie minime individuate in proporzione alla durata del passaggio marittimo.

(Salvo che il vettore provi che il ritardo è dovuto a circostanze straordinarie quali, ad esempio, avverse condizioni meteorologiche).

In caso di ritardo alla partenza o di cancellazione della tratta, sono previste forme di assistenza oltre al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto.

Diritto all'<strong><em>Assistenza</strong></em>

I passeggeri di navi che subiscono disservizi, quali il ritardo alla partenza o la cancellazione della tratta, hanno il diritto di ricevere un’assistenza congrua in relazione alla durata del ritardo ed adeguata rispetto alle esigenze delle persone interessate con particolare riguardo alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a causa di disabilità, età o altri motivi.

In caso di ritardo superiore ai 90 minuti, ove richiesto dalle circostanze, l’assistenza può consistere in spuntini, pasti e bevande nonché in sistemazioni in albergo o anche a bordo di una nave).

Il passeggero, inoltre, ha diritto all’assistenza finalizzata ad ottenere o il trasporto alternativo ovvero il rimborso del prezzo del biglietto.

Diritto all'<strong><em>Informazione</strong></em>

Nell’ambito del trasporto passeggeri via mare e per vie navigabili interne, la normativa comunitaria mira a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altre modalità di trasporto.

A tal fine, un ruolo fondamentale viene affidato alla corretta, completa e tempestiva informazione che il vettore marittimo e/o il gestore portuale devono assicurare nei confronti dei passeggeri, prevedendo forme comunicative che rendano accessibili i contenuti informativi in favore delle persone con disabilità o a ridotta mobilità.

Regolamenti & Normative

Regolamento (UE) n° 1177/2010
In ambito comunitario, una fonte normativa di riferimento in materia di trasporti marittimi è costituita dal Regolamento (UE) n° 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili interne.
Il Regolamento si applica alle navi con servizi passeggeri in partenza da un porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro o in partenza da un porto d’imbarco extra UE ma con porto di sbarco nel territorio di uno Stato membro a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione.

La normativa prevede importanti tutele in favore dei passeggeri, con particolare riguardo alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con forme di compensazione economica, diritto all’informazione ed all’assistenza.

Consulta il Regolamento

Regolamento (CE) n° 392/2009
La disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare è contenuta nel Regolamento (CE) n° 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

Il Regolamento prevede, fra l’altro, l’obbligo in capo al vettore marittimo di sottoscrivere un’assicurazione a copertura della responsabilità per lesioni personali o decesso dei passeggeri.
Sono inoltre disciplinate le ipotesi di danno ai bagagli ed ai veicoli con l’indicazione dei relativi limiti massimi di risarcimento.

Consulta il Regolamento

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Normativa legale

Diritti dei Passeggeri nel trasporto Marittimo

Diritto a <strong><em>Compensazione Economica</em></strong>

Nell’ambito del trasporto passeggeri via mare o per vie navigabili interne è prevista una forma di compensazione economica in ipotesi di ritardo all’arrivo della nave a destinazione solo nel caso in cui il ritardo superi determinate soglie minime individuate in proporzione alla durata del passaggio marittimo.

(Salvo che il vettore provi che il ritardo è dovuto a circostanze straordinarie quali, ad esempio, avverse condizioni meteorologiche).

In caso di ritardo alla partenza o di cancellazione della tratta, sono previste forme di assistenza oltre al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto.

Diritto all'<strong><em>Assistenza</strong></em>

I passeggeri di navi che subiscono disservizi, quali il ritardo alla partenza o la cancellazione della tratta, hanno il diritto di ricevere un’assistenza congrua in relazione alla durata del ritardo ed adeguata rispetto alle esigenze delle persone interessate con particolare riguardo alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a causa di disabilità, età o altri motivi.

In caso di ritardo superiore ai 90 minuti, ove richiesto dalle circostanze, l’assistenza può consistere in spuntini, pasti e bevande nonché in sistemazioni in albergo o anche a bordo di una nave).

Il passeggero, inoltre, ha diritto all’assistenza finalizzata ad ottenere o il trasporto alternativo ovvero il rimborso del prezzo del biglietto.

Diritto all'<strong><em>Informazione</strong></em>

Nell’ambito del trasporto passeggeri via mare e per vie navigabili interne, la normativa comunitaria mira a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altre modalità di trasporto.

A tal fine, un ruolo fondamentale viene affidato alla corretta, completa e tempestiva informazione che il vettore marittimo e/o il gestore portuale devono assicurare nei confronti dei passeggeri, prevedendo forme comunicative che rendano accessibili i contenuti informativi in favore delle persone con disabilità o a ridotta mobilità.

Regolamenti & Normative

Regolamento (UE) n° 1177/2010

In ambito comunitario, una fonte normativa di riferimento in materia di trasporti marittimi è costituita dal Regolamento (UE) n° 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili interne.
Il Regolamento si applica alle navi con servizi passeggeri in partenza da un porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro o in partenza da un porto d’imbarco extra UE ma con porto di sbarco nel territorio di uno Stato membro a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione.

La normativa prevede importanti tutele in favore dei passeggeri, con particolare riguardo alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con forme di compensazione economica, diritto all’informazione ed all’assistenza.

Consulta il Regolamento

Regolamento (CE) n° 392/2009

La disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare è contenuta nel Regolamento (CE) n° 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

Il Regolamento prevede, fra l’altro, l’obbligo in capo al vettore marittimo di sottoscrivere un’assicurazione a copertura della responsabilità per lesioni personali o decesso dei passeggeri.
Sono inoltre disciplinate le ipotesi di danno ai bagagli ed ai veicoli con l’indicazione dei relativi limiti massimi di risarcimento.

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Focus

L’importanza di un servizio gratis!

Viaggiare Tutelato promuove la conoscenza della normativa a tutela dei diritti dei viaggiatori e favorisce l’accesso, privo di costi, ai propri servizi di consulenza ed assistenza legale qualificata.
I compensi per l’attività svolta nell’interesse dei viaggiatori nonché i costi della procedura risarcitoria, sono posti a carico del soggetto responsabile del disservizio, sia nel caso in cui la controversia trovi una definizione transattiva sia nel caso in cui si concluda in sede giudiziaria.
Il ribaltamento degli oneri economici connessi alla procedura legale di risarcimento, di rimborso o di indennizzo, in capo al soggetto responsabile del disservizio, amplia la facoltà del passeggero di agire per veder soddisfatte le sue legittime ragioni.
Inoltre, coerentemente con la propria mission di servizio, Viaggiare Tutelato non opera alcuna ritenuta né alcuna decurtazione sulle somme spettanti ai viaggiatori, a qualunque titolo ottenute.

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