Contratto di trasporto aereo
Con il contratto di trasporto aereo, una parte, detta vettore, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone e/o cose da un luogo all’altro.
Il trasporto di persone si caratterizza per il fatto che l’oggetto del trasporto è una persona fisica. Da tale ovvia considerazione discende però una precisa peculiarità. Al fine dell’esatta, regolare e tempestiva esecuzione del trasporto è richiesto, infatti, al passeggero un certo grado di collaborazione.
Per intenderci, è il passeggero che deve presentarsi per tempo all’imbarco e che durante il viaggio è chiamato in primis egli stesso a vigilare sulla propria incolumità adeguandosi alle prescrizioni del vettore e dei suoi preposti. Ciò naturalmente non esclude l’obbligo di protezione gravante in capo al vettore nei confronti dei passeggeri trasportati.
Vettore contrattuale e vettore operativo
La norma di legge che definisce il contratto di trasporto aereo, configura l’obbligo del vettore di trasferire persone e cose ma non impone che sia il vettore stesso ad effettuare tale trasferimento.
Il vettore con cui il passeggero ha concluso il contratto (vettore contrattuale) potrebbe infatti avvalersi di un altro vettore per l’esecuzione materiale del trasporto (vettore operativo o di fatto).
Lo schema a due appena illustrato è molto frequente nel trasporto aereo laddove il biglietto viene offerto in vendita da una determinata compagnia mentre il volo viene operato da un’altra compagnia legata alla prima da vincoli commerciali.
In considerazione di ciò, il Regolamento comunitario n° 261/2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) individua proprio nel vettore operativo il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi di protezione e assistenza ivi previsti in favore dei passeggeri.
Prestazione principale ed accessoria
Alla prestazione principale costituita dal trasporto della persona, si affianca quella accessoria di trasferire il bagaglio del passeggero, ovvero le cose che il viaggiatore porta con sé per le esigenze del viaggio.
Come noto, il bagaglio può essere consegnato al check-in all’atto della partenza ai fini dell’imbarco in stiva (bagaglio registrato) oppure trasportato in cabina a cura del passeggero (bagaglio di cabina o a mano).
Per ogni bagaglio registrato il vettore rilascia un talloncino identificativo (baggage tag) recante un codice alfanumerico corrispondente a quello stampigliato sulla fascetta apposta sul bagaglio stesso.
Vale la pena rammentare il rigido regime di responsabilità cui soggiace il vettore con riferimento al trasporto dei bagagli registrati. La Convenzione di Montreal prevede infatti che il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che tali eventi si siano prodotti a bordo dell’aeromobile o comunque durante il tempo in cui il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.
Biglietto e carta d’imbarco
A fronte del versamento del corrispettivo, il vettore emette un biglietto nominativo (in formato cartaceo od elettronico) che attesta la conclusione del contratto di trasporto aereo e che funge da titolo di legittimazione.
In altri termini, il biglietto serve ad identificare il soggetto legittimato alla prestazione, colui cioè che ha diritto di ricevere il servizio di trasporto.
Per poter accedere a bordo del velivolo, è necessario munirsi della carta d’imbarco (boarding pass), anche questa in formato cartaceo od elettronico, rilasciata dai banchi check-in dietro presentazione del biglietto aereo e del documento di identità.
Con l’avvento delle nuovissime tecnologie, sempre più spesso questa formalità viene effettuata autonomamente dal passeggero attraverso procedure on line.
Il boarding pass contiene numerose informazioni quali il nome e cognome del passeggero, il numero del gate e l’ora di inizio delle operazioni d’imbarco, l’indicazione del vettore operativo, l’orario di partenza del volo, il numero della fila e del posto assegnato e perfinio la porta da utilizzare per accedere a bordo dell’aeromobile.
La carta d’imbarco si compone di due parti, una matrice ed una ricevuta. La prima viene trattenuta dal personale della compagnia aerea preposto all’imbarco e servirà a formare la lista passeggeri mentre la seconda rimane nelle mani del passeggero.
Ricordiamo che è sempre buona norma conservare con cura tutta la documentazione di viaggio non solo fino al termine del viaggio stesso onde soddisfare eventuali richieste di esibizione da parte del personale autorizzato, ma anche e soprattutto in caso di azioni risarcitorie da avviare a fronte di eventuali disservizi.
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